Condominio

L’amministratore non può notificare il decreto a se stesso

di Paolo Accoti

Per riscuotere i suoi crediti l’amministratore non può notificare l’atto giudiziario a se stesso quale legale rappresentate del condominio.

La vicenda trae origine dall’atto di precetto notificato dall’unico erede dell’amministratore, sulla scorta di un decreto ingiuntivo notificato al condominio, in virtù di alcune fatture emesse dall’amministratore per l’attività svolta nell’arco temporale di sei anni, nel corso dei quali ha amministrato il medesimo condominio ora precettato. Il condominio, però, sosteneva di non aver mai avuto contezza del decreto ingiuntivo per il quale l’erede agiva con atto di precetto e, in ogni modo, il decreto ingiuntivo deve ritenersi nullo, in considerazione del conflitto di interessi che attanagliava l’amministratore dell’epoca, notificato dall’amministratore quando ancora rivestiva tale carica, a sé stesso, quale legale rappresentante del condominio ritenuto debitore.

Per il Tribunale di Milano (III Sezione Civile, sentenza del 30 novembre 2017) è inesistente la notifica dell’atto giudiziario effettuata a sé stesso, quale legale rappresentante pro-tempore del medesimo condominio, versando l’amministratore in palese conflitto di interessi. I tali casi, infatti, è necessaria, ai fini della validità della notifica del decreto ingiuntivo, la nomina di un curatore speciale del condominio.

Il Tribunale, superate le eccezioni preliminari, ha ritenuto che «la notifica del decreto ingiuntivo allo stesso ricorrente deve pertanto ritenersi inesistente in quanto effettuata a persona in palese conflitto di interessi ed in luogo che (con riferimento alla specifica notificazione che viene qui in rilievo) non è in alcun modo riconducibile al destinatario dell’atto».

Sulla stessa linea la Cassazione (sentenza 19149/2014)), ritenuta senz’altro applicabile per analogia anche all’amministratore di condominio, laddove era stato stabilito come: «L’esistenza d’un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato, infatti, può legittimare la controparte che vi abbia interesse unicamente a chiedere la nomina di un curatore speciale .

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