La rete idrica antincendio è un bene comune
Nel quesito si fa comunque menzione di un bene condominiale. Di un bene rientrante cioè tra quelli che l'art. 1117 considera oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio. Al numero 3) sono espressamente richiamati “le opere, le istallazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune” tra cui “gli impianti idrici”. Si ritiene pertanto che se le spese di adeguamento che investiranno la rete idrica di proprietà condominiale dovranno essere ripartite in base ai millesimi di proprietà da parte di ciascun condomino.