Condominio

Valida la notifica al portiere del condominio qualificatosi come «incaricato al ritiro»

di Paolo Accoti

Regolare nonché utile ai fini della decorrenza del termine breve (30 giorni) per impugnare la sentenza, la notifica effettuata al portiere del condominio, qualificatosi incaricato al ritiro, senza alcun riferimento da parte dello stesso alle funzioni di portiere concretamente esercitate.
In tali casi, infatti, la qualità manifestata di incaricato al ritiro si presume.
Tuttavia, detta presunzione può essere vinta dalla prova rigorosa del contrario da parte dell'effettivo destinatario dell'atto, ma la stessa, non può essere fornita con la mera affermazione del destinatario della notifica di non aver conferito siffatto incarico, proprio perché lo stesso ha un interesse alla invalidazione della notificazione.
In mancanza di una tale prova, si applica il secondo comma dell'art. 139 Cpc, a mente del quale, «se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace».
In tali casi, infatti, non trova applicazione il successivo quarto comma dell'art. 139 Cpc («il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata»), conseguentemente, non è necessario l'ulteriore invio della raccomandata con la quale si informa il destinatario dell'avvenuta notifica.
Questi i principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24993, pubblicata in data 20 ottobre 2017.
Veniva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli di revoca del decreto ingiuntivo opposto e, sull'interposto gravame, la Corte d'Appello partenopea dichiarava l'inammissibilità dell'appello per decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Riferiva la stessa come la sentenza impugnata era stata notificata in data 16 ottobre 2014, mentre l'appello era stato proposto dopo il 17 novembre dello stesso anno, termine ultimo per proporre l'impugnazione della sentenza di primo grado.
Evidenziava, infatti, come la sentenza era stata notificata presso lo studio dell'avvocato domiciliatario in primo grado a mani di un soggetto (portiere), qualificatosi come <<incaricato alla ricezione degli atti>>, evenienza che, pertanto, legittimava l'applicazione dell'art. 139, II comma, Cpc.
Con ricorso per cassazione si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 139 Cpc, per erronea sussunzione della fattispecie in esame nel comma II dell'art. 139, e non nel comma IV dello stesso articolo, atteso che era stata fornita la prova contraria alla presunzione operante nella fattispecie.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per motivare l'anzidetta decisione la Suprema Corte riferisce che «nell'ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come «incaricato al ritiro», senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell'art. 139 c.p.c. (Cass. 26 ottobre 2012, n. 18492; Cass. 24 novembre 2005, n. 24798; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14191)».
Peraltro, continua la Corte, «è stato precisato, non costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica della sentenza di appello, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell'atto, e non di mero portiere dello stabile, la dichiarazione resa dal destinatario della notifica di non aver conferito tale incarico, in quanto proveniente dallo stesso soggetto che aveva interesse alla invalidazione della notifica (Cass. 24 novembre 2005, n. 24798 cit.)».
In conclusione, solo quando il portiere si qualifichi come tale sussiste la necessità, per l'ufficiale giudiziario, di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata (art. 139, IV comma, Cpc), mentre se il ricevente, in assenza dell'effettivo destinatario, si qualifica semplicemente come “addetto al ritiro”, tale necessità viene meno, risultando applicabile il secondo comma dell'art. 139 Cpc, risultando sufficiente, in tali casi, la semplice consegna della copia dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario.

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