Ripartire le spese per il danno da uno scarico che serve solo alcuni condòmini
Si ritiene applicabile il principio di cui all'art. 1123 II comma, ulteriormente specificato da quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo. Infatti, è pacifico che qualora un edificio abbia “più… impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”. Ciò fermo restando che secondo la giurisprudenza, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva.
Quanto alla distribuzione degli ulteriori costi necessari al posizionamento e all'accessibilità dei pozzetti, occorre verificare, in base ad una valutazione di fatto, la c.d. “condominialità” del bene. L'art. 1117 stabilisce che “sono oggetto di proprietà comune… le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari … e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”. Se detti pozzetti sono destinati a rendere utilità comune a tutti i condomini, le relative spese andranno distribuite in ragione del criterio generale e dunque secondo i millesimi di proprietà. Altrimenti dovrà farsi riferimento, come sopra, alla eventualità che si tratti di beni destinati a servire in misura diversa i condomini, con la conseguenza che le relative spese andranno ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.
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