Condominio

Licenziabile il portiere con il vizio degli insulti

di Elena Fumagalli

Il portinaio non può insultare i condòmini: il Tribunale di Milano, con sentenza 1331/2017 (giudice Dossi) , ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato per giusta causa da un condominio alla portinaia dello stabile. Il Tribunale ha valorizzato il fatto che alla lavoratrice erano già state irrogate diverse sanzioni disciplinari per condotte analoghe e, alla luce dell’istruttoria, ha ritenuto presente «una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».

Tale è infatti la definizione di giusta causa di licenziamento, prevista dall’articolo 2119 del Codice civile. In questi casi al lavoratore licenziato non spetta il diritto al preavviso; occorre però il previo esperimento di uno specifico procedimento a tutela del lavoratore. Il procedimento disciplinare è regolato dall’articolo 2106 del Codice civile e dall’articolo 7 della legge 300/1970.

L’articolo 131 del Contratto collettivo di lavoro stabilisce inoltre che la comminazione delle sanzioni disciplinari può avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine a difesa concessa al lavoratore. Queste dunque le indicazioni fondamentali in materia di licenziamento per giusta causa dei portinai.

Con particolare riguardo al caso esaminato dal Tribunale, è bene evidenziare che difficilmente un unico episodio di insulti da parte di un portinaio a un condomino può integrare giusta causa di licenziamento: nel caso particolare, infatti, il giudice ha valorizzato la pluralità di condotte della lavoratrice, alla quale inizialmente erano state irrogate soltanto sanzioni conservative.

In secondo luogo, considerando che nel caso esaminato gli insulti della lavoratrice sono seguiti a un ordine di un condomino, occorre tenere a mente che il datore di lavoro rispetto al portinaio è impersonato dall’amministratore, il quale esegue le decisioni dell’assemblea: è dunque contestabile che i poteri del datore di lavoro possano essere esercitati dai condomini singolarmente.

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