Condominio

Perdita dal balcone, vanno chiamati in causa tutti i condòmini

di Valeria Sibilio

Il fenomeno del litisconsorzio necessario, ovvero il caso in cui una decisione non può essere resa se non in confronto di più parti che devono agire o essere convenute nello stesso processo, risulta uno degli aspetti più complessi del giudizio di impugnazione, come dimostra la sentenza della Cassazione 30071 del 2017 (relatore Antonio Scarpa) .
Il proprietario di un appartamento conveniva, dinanzi al Tribunale di Primo Grado, un condòmino, chiedendo che quest'ultimo eliminasse le cause della caduta d'acqua dal balcone sovrastante a quello dell'unità immobiliare di sua proprietà. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il condòmino ad eseguire le opere necessarie indicate dalla perizia per eliminare l'inconveniente. In Secondo Grado, tuttavia, la Corte d'Appello ribaltava tale decisione, avendo accertato che i parapetti aggettanti dei balconi, per la loro forma, materiali e colore, avevano una funzione estetica tesa ad accrescere la gradevolezza del fabbricato e, perciò, rientravano tra le parti comuni di proprietà di tutti i condòmini. Per cui, l'azione diretta al loro mutamento andava proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari.
Il proprietario dell'immobile ricorreva in Cassazione, contestando che il parapetto aggettante del balcone dell'appartamento sovrastante il proprio rientrasse tra le parti comuni. Inoltre, evidenziava come tra le tre soluzioni correttive prospettate dal CTU, quella adottata dal Tribunale non avrebbe comportato interventi sugli elementi decorativi del balcone.
La Cassazione, pur giudicando ammissibile il ricorso in Terzo Grado del proprietario, ha ritenuto la censura priva di fondamento in quanto il rivestimento del parapetto e della soletta sono considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio. Perciò, l'azione di un condòmino, diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio, va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari. Inoltre, la necessità di integrare il contraddittorio, nei confronti dei litisconsorti pretermessi, deve essere valutata non sulla base di diverse modalità attuative dell'intervento tecnico di ripristino del balcone che il giudice potrebbe disporre, ma al momento in cui l'azione viene proposta. La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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