Condominio

Caldaiette autonome, l’assemblea decide gli adeguamenti di legge

di Anna Nicola

L‘Art. 155 bis disp. att. c.c. così recita:
«L'assemblea ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122 bis, primo comma del codice, già esistenti alla data dell'entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma primo, secondo e terzo».
Questa norma va a integrare le norme transitorie del codice civile
L'assemblea condominiale è tenuta, al momento dell'entrata in vigore della novella, a far eseguire tutti gli interventi necessari e opportuni per adeguare gli impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo di cui all'art. 1122 bis c.c. Poiché il rimando è solo al primo comma di questa disposizione, sono esclusi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Occorre evidenziare che questi impianti, se nuovi, seguono la disposizione di cui all'art. 1122bis c.c., se vecchi, quella qui in esame, l'art. 155 disp. Att.c.c. . Salta subito all'occhio la competenza assembleare sulla proprietà di un singolo condomino.
Qualunque sia l'adeguamento dell'impianto e quindi i lavori da effettuare, l'assemblea ne deve disporre le modalità. Occorre che il condominio raggiunga il risultato di garantire la sicurezza del servizio, dovendo procedere a verbalizzare le “necessarie prescrizioni”. La riunione dell'edificio doveva essere organizzata per l'entrata in vigore della novella, prevista allo scadere di sei mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 32 della Riforma. Non viene sanzionato l'eventuale ritardo dell'adeguamento dell'impianto rispetto a questo termine.
Poiché si tratta di impianti non centralizzati, ci si chiede se sia sempre necessario l'intervento dell'assemblea. Essendo un servizio a disposizione anche di un singolo condomino, l'intervento della riunione di condominio può anche essere superato dall'esecuzione dei lavori da parte del diretto interessato. Non si ritiene che la competenza dell'assemblea sia coercitiva del singolo sulla sua proprietà privata. Si crede che l'assemblea possa essere una forma di garanzia affinché l'intervento venga eseguito nel rispetto della normativa vigente e quindi anche in termini di sicurezza dell'intero edificio. Sulla base del dettato letterale della norma, è la riunione di condominio che deve adottare le necessarie prescrizioni.
Non si esclude che il singolo possa far eseguire autonomamente l'intervento interessante il suo alloggio producendo all'assemblea o all'amministratore la documentazione che attesta il rispetto delle prescrizioni tecniche in tema di impianti di ricezione informativa.
La deliberazione deve essere assunta nel rispetto delle maggioranze di cui all'art. 1136, commi uno – tre c.c.: il quorum costitutivo dell'assemblea in prima convocazione è dato dall'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio; quello relativo alla seconda convocazione deve essere dato dalla presenza di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione nella prima riunione è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, nella seconda convocazione occorre invece che la decisione sia assunta dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Non si comprende il motivo per cui sia stata richiamata la norma generale in tema di costituzione e validità dell'assemblea sia di prima, sia di seconda convocazione (art. 1136, commi 1-3, c.c.) se non per la volontà del legislatore di mettere in sicurezza il più possibile i vari impianti, non prescrivendo maggioranze diverse da quelle ordinarie. La sua mancata espressa previsione avrebbe comportato il medesimo risultato, non sancendo la disposizione in esame alcuna deroga.

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