Condominio

Revoca non sanabile per il rendiconto fuori tempo

di Anna Nicola

Tra gli obblighi dell’amministratore di condominio, sia nella precedente disciplina che in quella attuale, vi è quello di redigere il rendiconto annuale. E ora (dopo la riforma del 2012) deve essere approvato dall’assemblea, appositamente convocata entro centottanta giorni dalla fine dell’esercizio. E in caso di omissione di questo adempimento scatta la «grave irregolarità» e la revoca.

Tanto è vero che l’articolo 1129 del Codice civile, al 12° comma, n. 1), ritiene che: «Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale (..)».

Ciò posto, qualora penda un provvedimento giudiziale di revoca, le delibere di approvazione tardiva dei rendiconti, eventualmente adottate nelle more di detto procedimento, non valgono a sanare l’inadempimento dell’amministratore che ha tra i suoi precipui compiti, quello di rendere il conto della sua gestione. Questo il senso dell’ordinanza della Cassazione n. 28764 del 30 novembre 2017 .

La vicenda

L’amministratore era stato revocato dal Tribunale di Napoli, decisione confermata dalla Corte di Appello, che così si era espressa: «ha ritenuto, per un verso, che le delibere adottate dall’assemblea condominiale in pendenza del procedimento (vale a dire l’approvazione dei rendiconti 2010, 2011, 2012 e 2013 e la sua conferma nella carica di amministratore del condominio) non abbiano eliso l’interesse del (...) alla richiesta pronuncia di revoca (”la circostanza che ... l’amministratore abbia presentato i rendiconti 2010, 2011 2012 e 2013 e che l’assemblea li abbia approvati non vale ... a sanare l’inadempimento: i rendiconti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati presentati con notevole ritardo (...) non può dubitarsi che l’amministratore ha violato uno dei suoi obblighi primari, che è quello di “redigere il rendiconto condominiale “annuale” della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”» (...) né può rilevare la conferma dell’avv. ... nella carica di amministratore del condominio, decisa dall’assemblea con delibera del 10/3/2014, posto che, a norma dell’articolo 1129, comma 13, Codice civile nel testo del Codice civile successivo alla riforma di cui alla legge 220 /2012, “in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato”».

L’inammissibilità

Il ricorso dell’amministratore in Cassazione contro il decreto di revoca è stato però dichiarato inammissibile. La Suprema Corte, con l’ordinanza 28764, ha confermato il costante orientamento per il quale risulta inammissibile il ricorso avverso il decreto di revoca dell’amministratore che è suscettibile di impugnativa solo nella parte relativa alla statuizione sulle spese del giudizio di revoca.

Ciò posto, il ricorso è rigettato con condanna della ricorrente al rimborso al controricorrente delle spese di lite.

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