Condominio

Conto corrente, sulle copie al singolo Abf in disaccordo

di Antonio De Stefano

Con la riforma del 2012 il legislatore ha previsto l’obbligo per gli amministratori di aprire un conto corrente bancario per ogni condominio e di farvi transitare tutte le somme che riguardano la gestione condominiale, stabilendo anche che «ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».

Ma il condomino può richiedere la documentazione relativa al conto corrente del suo condominio direttamente all’istituto presso il quale è stato aperto?

Già per la giurisprudenza ante riforma «ogni condomino, in quanto “cliente” deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto» (Tribunale di Salerno, sentenza del 30 luglio 2007). Dello stesso avviso le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) n. 814/11, 1282/13, 3478/13 per le quali «il condomino, che si sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del condominio» precisando che l’amministratore apre il conto corrente nella qualità di rappresentante del condominio e che il «il condomino, nell’evidenziata qualità di mandante, è titolare sostanziale (pro quota) di ogni posizione giuridica afferente al condominio, quindi il condomino risponde pro quota per eventuali rimanenze passive sul conto corrente».

In seguito alla riforma del 2012 i singoli Collegi dell’Abf hanno adottato decisioni discordanti, alcune hanno ritenuto che solo l’amministratore del condominio può chiedere i documenti direttamente al’istituto di credito, in quanto «la norma, in definitiva, solleva gli intermediari dall’obbligo di dover rispondere alle richieste dei singoli condòmini, tale disciplina appare coerente con i poteri di disposizione del conto, i quali certo non spettano ai singoli condomini bensì solo all’amministratore» (Decisioni n. 4284/15, 505/15 , 6193/14 , 4947/14 , 1797/14 , 400/14 ).

Altre hanno interpretato l’indicazione contenuta nell’articolo 1129, comma 7, del Codice civile «per il tramite dell’amministratore» come «prescrittiva di un obbligo di preventiva richiesta all’amministratore condominiale di attivarsi per far ottenere al richiedente la documentazione di cui si tratta, ma non come preclusiva del diritto del singolo condomino di richiederla e ottenerla direttamente dall’intermediario in caso di inadempienza dell’amministratore» perché «i singoli condòmini avrebbero comunque diritto di prendere visione della documentazione (...) in quanto soggetti solidalmente responsabili (...) in relazione alle obbligazioni eventualmente assunte dal condominio verso l’intermediario» (Decisioni n. 7960/16 , 8817/15 , 691/15 , 4208/14 ).Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Collegio di Coordinamento dell’Abf.

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