Condominio

In giudizio fotocopie valide anche se non autenticate

di Paolo Accoti

Il disconoscimento dei documenti prodotti dal condominio a supporto del decreto ingiuntivo deve essere specifico ed espresso alla prima udienza.
Come stabilito dall’articolo 2719 del Codice civile le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia degli originali, quando la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale ovvero non sia stata espressamente disconosciuta. Ciò posto, in mancanza di esplicita previsione normativa in relazione al modo e ai termini del disconoscimento, occorre fare riferimento alla disciplina prevista dagli artt. 214 e 215 Cpc, conseguentemente, la copia fotostatica priva di autenticazione s'intende riconosciuta in mancanza di specifico e non equivoco disconoscimento che, peraltro, deve essere formalizzato alla prima udienza utile ovvero nel primo atto successivo alla sua produzione.
Nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo il disconoscimento si ritiene tempestivo qualora contenuto nell'atto di opposizione, con il quale - trattandosi di procedimento a cognizione differita che si origina dalla proposizione del giudizio monitorio - si instaura una fase giudiziale che prende le mosse dalla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, così da configurarsi come «la prima risposta» del debitore.
Tali principi sono stati ribaditi dall'ordinanza n. 27233, pubblicata in data 16 novembre 2017, dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione, relatore Antonio Scarpa.
Il caso si origina dal decreto ingiuntivo notificato dal condominio per un mancato pagamento di quote condominiali,versouna società condomina.
La stessa proponeva opposizione sostenendo la non conformità agli originali delle copie depositate nel giudizio monitorio, deducendo appunto «che si trattasse di fotocopie».
Il Giudice di pace prima, e il Tribunale di Larino poi, rigettavano la spiegata opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Propone ricorso per cassazione la società condomina deducendo la violazione degli artt. 633 e 634 Cpc, insistendo per la non «idoneità probatoria del documenti esibiti dal Condominio …. in fase monitoria, giacché essi mancavano di autenticità, assumendo che “la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali”».
La Corte di Cassazione evidenzia, in primo luogo, come le censure mosse alla sentenza di secondo grado risultano prive della necessaria tassatività e specificità, risolvendosi in una generica critica alla sentenza impugnata.
Ricorda, ancora, come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo afferente il pagamento di oneri condominiali, l'onere probatorio che incombe sul condominio è soddisfatto con la produzione del verbale di approvazione delle spese e dei relativi documenti, mentre il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera.
Detto questo, per quanto riguarda la contestazione dei documenti prodotti dal condominio, la stessa evidenzia come il Tribunale si è attenuto ai principi espressi dalla medesima Corte, per i quali «in relazione all'art. 2719 c.c. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche), applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, opera per entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione».
Orbene, per quanto attiene al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo «procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la “prima risposta” deve essere individuata nell'atto di opposizione (e con la formulazione delle difese in seno a detto atto), atteso che, con tale opposizione, si dà inizio non ad un autonomo processo, ma ad una fase di quello già iniziato con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, sì da configurarsi essa stessa come “la prima risposta” del debitore, dopo che questi sia stato messo in grado di esaminare i documenti depositati in cancelleria e posti a fondamento dell'istanza (e del provvedimento) monitorio (Cass. Sez. 3, 17/07/2008, n. 19680; si vedano anche Cass. Sez. 6 - 3, 04/02/2014 , n. 2374; Cass. Sez. 5, 28/01/2004, n. 1525)».
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente si è limitato ad affermare che «la contestazione e la impugnazione dei documenti sono stati totali», così operando «un generico disconoscimento di tutte le fotocopie depositate, e in particolare della delibera».
Pertanto, «manca l'indicazione specifica sia dei documenti esibiti che si intendessero contestare, sia degli aspetti per i quali si assumeva che differissero dagli originali, riducendosi il tutto ad una negazione astratta dell'efficacia probatoria delle copie non autenticate (cfr. Cass. Sez. 3, 03/04/2014, n. 7775; Cass. Sez. 3, 12/04/2016, n. 7105)».
Perciò il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del condominio.

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