Condominio

La citazione va indirizzata al condominio e non all’amministratore pro tempore

di Rosario Dolce



La forma è sostanza! Almeno così insegnano. Ora, evoca un simile “ritorno” alle origini di questo assunto la lettura della Sentenza emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Milano il 3 maggio 2017 . L'evento da cui prende spunto il caso trattato è una richiesta risarcitoria esercitata da condòmino, la quale è stata formalmente veicolata nei confronti dell'amministratore pro tempore e non nei riguardi del Condominio a cui questi faceva capo. Anzi, per come è dato leggere nel provvedimento, l'attore ha:
-ha citato “L'Amministrazione del condominio sito in Milano, alla Via Tal dei Tali, in persona dell'Amministratore pro tempore Dott. Caio., con studio in Milano”,
-ha chiesto di volersi “1. Condannare l'amministrazione del condominio di Via Tal dei Tali, sito in Milano, in persona dell'Amministratore pro tempore dott. Caio., o chi per esso, al pagamento della somma di Euro 1.500,00 per il rifacimento del soffitto (raschiatura, stuccatura, imbiancatura)”, nonché “2. condannarsi l'amministrazione alle spese, diritti ed onorari di causa”,
-ha notificato l'atto di citazione “all'Amministratore del condominio di via (...), sito in Milano, nella persona del dott. Caio, con studio in Milano, via (...)” (v. atto di citazione).
L'amministratore pro tempore – che, v'è da dire, era, nella fattispecie, una persona giuridica - si è costituito in giudizio in proprio, cioè personalmente e non in funzione del titolo rivestito (ancorché richiamato in atti), e ha chiesto al giudice di essere estromesso dalla lite e, se del caso, di poter citare la propria compagnia assicurativa.
Il Decidente gli ha dato ragione e ha respinto la domanda del condòmino per carenza di legittimazione passiva, spiegando il seguente iter argomentativo.
La parte convenuta del presente giudizio deve necessariamente ritenersi il Dott. Caio o meglio la società che questi rappresenta – così riporta la Sentenza -; e tanto, sebbene egli sia stato menzionato come Amministrazione del condominio di Via Tal dei Tali.
D'altra parte, l'Amministratore di Condominio ben può essere chiamato in giudizio in proprio a rispondere delle obbligazioni a lui attribuite dalla legge e che è tenuto ad eseguire con la diligenza del buon padre di famiglia, al punto che “Ove l'amministratore di un condominio, chiamato in proprio in giudizio per la presunta violazione dei suoi doveri scaturenti dal rapporto di mandato esistente nei confronti dei condomìni, sia presente in giudizio, invece, nella sua qualità di amministratore e dunque, quale rappresentante dell'ente di gestione condominiale, non sussiste la sua legittimazione processuale” (Tribunale di Milano, sez. XIII del 27.11.2013).
Il decidente ha, in conclusione, affermato che l'intestazione nominativa riportata nell'atto di citazione (a fronte del contenuto della domanda – risarcimento danno -) fosse equivoca, al punto tale da renderla incerta sulla effettiva destinazione soggettiva. Conseguentemente, ha ritenuto legittima l'eccezione formulata dall'amministratore, respingendo l'azione formulata nei confronti di questi per carenza di legittimazione a resistere in giudizio.
L'insegnamento che si è in grado di trarre dalla sentenza in commento è, quindi, duplice. Da una parte, va posto in evidenza il principio per cui ogni qual volta si cita in giudizio il condominio degli edifici, la compagine, in quanto tale, deve configurarsi testualmente in modo imminente, cioè, senza lasciare adito ad alcun equivoco di fondo (espressioni come l'amministratore p.t. del condominio possono rivelarsi “infelici”, come accaduto per il caso in specie); in secondo luogo, la responsabilità professionale da potersi imputare ad un amministratore pro tempore va, se del caso, contestualizzata, cioè deve essere fatta valere solo una volta in cui è maturata la prova dell'inadempimento contestato (e non anche prima che ciò avvenga). Ma come detto sopra, anche in tale ultimo caso, la “forma è sostanza”.

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