Condominio

Il pannello fotovoltaico non può «invadere» tutto lo spazio comune

di Valeria Sibilio

L'autoproduzione di elettricità, attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici, rimane un buon investimento per coloro che desiderano risparmiare energia elettrica a lungo termine. È necessario, tuttavia, rispettare diversi vincoli come l'impatto paesaggistico. Condizione che, sovente può creare disagi che si trascinano per via giudiziaria. L'ordinanza 28628 del 2017 della Cassazione ha trattato un caso nel quale la Corte d'appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, aveva respinto l'impugnazione proposta da un condòmino contro la delibera con la quale il proprio condominio gli aveva negato l'autorizzazione per l'installazione di un impianto fotovoltaico ad uso personale da collocarsi su una porzione del tetto dell'edificio. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte aveva sostenuto che l'assemblea, non essendo stata posta in condizione di conoscere il progetto, non poteva essere in grado di valutarne la conformità. Al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, l'installazione dell'impianto incideva sulla configurabilità del diritto dei singoli condomini di far un uso legittimo più intenso della cosa comune. La struttura messa in opera dal condòmino, inoltre, appariva del tutto difforme da quanto enunciato ed assai più invasiva, in quanto costituita non un sottile foglio fotovoltaico da porre in aderenza sul tetto, ma da una pluralità di pannelli impiantati sullo stesso.
La Cassazione riteneva le motivazioni di ricorso, in terzo grado del condòmino, prive di fondamento, in quando quest'ultimo non aveva fornito al Condominio gli elementi di conoscenza necessari per poter qualificare l'intervento e valutarne la legittimità. Per gli ermellini, la sentenza d'appello, per omissione materiale, aveva ingiustamente omesso di porre a carico della parte soccombente l'esborso vivo per spese d'iscrizione a ruolo, ammontanti ad euro 675,00, affrontato dalla parte vittoriosa.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso principale, accolto il primo motivo di ricorso incidentale ed assorbito il secondo, cassando in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, liquidando in euro 675,00 le spese vive del giudizio d'appello in favore del Condominio al quale il condòmino dovrà rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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