L'esperto rispondeCondominio

L’amministratore e i compiti verso i morosi

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

La sentenza della Cassazione 24920 del 20 ottobre 2017 ha affermato che l'amministratore ha la facoltà di chiedere il decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi, ma non l'obbligo: è sufficiente che abbia inviato agli inadempienti una lettera di diffida. A questo punto, cosa intende il legislatore quando all'articolo 1129, comma 9, del Codice civile statuisce che «l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute»? In particolare, cosa significa "riscossione forzosa"?

La sentenza citata nel quesito riguarda un giudizio instaurato prima della legge di riforma del condominio (legge 220/2012). La Cassazione ha ritenuto che, per la normativa previgente, l’amministratore non avesse l’obbligo di ricorrere alla procedura monitoria (decreto ingiuntivo) per esigere i pagamenti dei contributi condominiali. Oggi, invece, il nuovo testo dell’articolo 1129 del Codice civile, al comma 9, dispone che: «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, comma 1 delle disposizioni di attuazione del presente Codice».

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