L’amministratore e i compiti verso i morosi
La sentenza citata nel quesito riguarda un giudizio instaurato prima della legge di riforma del condominio (legge 220/2012). La Cassazione ha ritenuto che, per la normativa previgente, l’amministratore non avesse l’obbligo di ricorrere alla procedura monitoria (decreto ingiuntivo) per esigere i pagamenti dei contributi condominiali. Oggi, invece, il nuovo testo dell’articolo 1129 del Codice civile, al comma 9, dispone che: «Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, comma 1 delle disposizioni di attuazione del presente Codice».