L'esperto rispondeCondominio

Come risolvere il problema dei bilanci mancanti di anni precedenti

di Raffele Cusmai

La domanda

Un condominio vorrebbe ripartire da zero deliberando sulle gestioni precedenti in quanto non sono stati presentati i bilanci per diversi anni e peraltro l'ultimo amministratore ha anche denunciato il furto dei documenti. Quindi il nuovo amministratore potrebbe ricostruire parzialmente le gestioni precedenti ed il condominio dovrebbe sostenere anche costi di ricostruzione. Si chiede di conoscere le modalità con cui un assemblea possa deliberare l'approvazione di bilanci inesistenti ed in caso di contemporanee gestioni sia ordinarie che straordinarie se le delibere devono necessariamente riguardare entrambe le gestioni oppure l'assemblea potrebbe deliberare l'approvazione del solo bilancio ordinario o straordinario.


L'articolo 1130 – bis del Codice civile stabilisce che il rendiconto condominiale è composto da un registro di contabilità, un riepilogo finanziario e da una nota sintetica esplicativa della gestione che contenga anche l'indicazione dei rapporti ancora in corso e delle questioni pendenti. Nel rendiconto condominiale confluiscono pertanto tutte le spese, sia quelle derivanti dalle gestioni ordinarie sia quelle che conseguono a interventi straordinari (fermo restando che per questi ultimi l'art. 1135, comma 1, n. 4) obbliga alla costituzione di un fondo speciale pari all'ammontare dei lavori). Non è dunque richiesta una distinta deliberazione essendo, piuttosto, opportuno provvedere a una chiara separazione della contabilità. Nel registro di contabilità devono essere riportati in ordine cronologico tutti i movimenti di entrata e di uscita e richiamate tutte le spese e tutti i versamenti, sia ordinari che straordinari. Essi transitano infatti per il conto corrente del condominio il cui saldo finale deve bilanciarsi con i saldi dei due prospetti (spese ordinarie e spese straordinarie). È necessario allegare al rendiconto i documenti contabili relativi ai crediti, le fatture e le ricevute che giustificano i pagamenti effettuati oltre ovviamente all'estratto conto del conto corrente obbligatorio sul quale devono transitare tutte le somme relative al condominio. Non è quindi possibile deliberare su bilanci inesistenti e la delibera che approvasse spese non documentate sarebbe evidentemente viziata e suscettibile di impugnazione.
Ai sensi dell'art. 1130 bis, l'assemblea potrebbe inoltre nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio (con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita tra i condomini per i millesimi di proprietà).
Una volta approvato il rendiconto condominiale nel rispetto delle maggioranze previste dall'art. 1136 c.c., l'assemblea può deliberare anche l'eventuale variazione del periodo dell'esercizio di gestione, purché questo rispetti la scadenza “annuale” prevista dal Codice per l'approvazione del rendiconto condominiale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©