L'esperto rispondeCondominio

La fusione di unità distinte e il placet condominiale

Paola Pontanari

La domanda

Nel nostro condominio abbiamo tutti un box auto, tranne un proprietario che (con gli stessi metri quadri) ha box e cantinola, adiacenti e separati, che fanno riferimento a due numeri civici, e paga due quote (sia per la pulizia delle scale, sia per l’ascensore). Nell’ultima assemblea, l’amministratore ci ha informati verbalmente di aver ricevuto un'email dal geometra del condomino, il quale dava inizio ai lavori di fusione fra i due locali, rendendoli comunicanti e andando a modificare le tabelle millesimali (portandosi a una quota).Oltre a rendere i due locali comunicanti, il condomino è tenuto anche a murare uno dei due ingressi, eliminando il numero civico, per la modifica delle tabelle millesimali? Ammettendo che ciò avvenga, le nuove tabelle millesimali dovranno essere approvate all’unanimità? Trattandosi di lavori inferiori a un quinto del valore dello stabile, possono essere approvati dalla maggioranza?

Dal contenuto del quesito, pare che il box e la cantina facciano parte di due condomìni diversi. A tal riguardo, si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito più volte che la creazione di un varco nel muro comune - finalizzata a mettere in collegamento unità immobiliari di proprietà del medesimo condomino, ma collocate in due diversi edifici condominiali - possa creare i presupposti per l’indebita costituzione di una servitù a carico dei beni comuni e a favore di soggetti terzi estranei alla compagine condominiale. In casi del genere, di conseguenza, per il proprietario l’unico modo di procedere nel pieno rispetto dei diritti degli altri condòmini sarebbe quello di ottenere il consenso unanime all’attribuzione di un diritto reale (di servitù) in favore della compagine condominiale cui appartiene l’unità alla quale vorrebbe unire il proprio immobile (Cassazione, sentenza 10606/2014).Invece, qualora il box e la cantina facciano parte del medesimo condominio, i millesimi della nuova unità immobiliare saranno dati dalla somma aritmetica dei millesimi del box e della cantina, non essendovi i presupposti normativi che giustifichino la revisione delle tabelle millesimali, cosi come indicato nell’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Nel caso in esame, a parere di chi scrive, non sembra vi sia la necessità di murare uno dei due ingressi, eliminando il numero civico, per la modifica delle tabelle millesimali.

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