Condominio

Il caso risolto. Verbale spedito con raccomandata, valgono i termini dell'avviso di giacenza

di Federico Ciaccafava

Il condòmino Mevio non ha partecipato all'assemblea di condominio risultando in tal modo assente all'adunanza. Tizio, amministratore del condominio, gli spedisce il plico contenente il verbale assembleare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tuttavia, non avendo reperito Mevio, l'agente postale incaricato della consegna provvede ad effettuare il deposito in giacenza presso l'ufficio di competenza.
Tanto premesso, ai fini del decorso del termine di impugnazione stabilito dall'articolo 1137, comma 3, codice civile quando può ritenersi eseguita la "comunicazione" della deliberazione per il condòmino Mevio?

Occorre premettere che, ai sensi dell'articolo 1137, comma 3, codice civile, norma che fissa il regime di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale, "..Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condòmino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti..". Tanto premesso, la Corte di cassazione ha chiarito che qualora il plico contenente il verbale della deliberazione assembleare sia stato spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed il destinatario non sia stato reperito dall'agente postale, il quale abbia poi provveduto ad effettuare il deposito in giacenza presso l'ufficio di competenza, la "comunicazione" dalla quale il richiamato articolo 1137 codice civile fa decorrere il termine di trenta giorni prescritto, sotto pena di decadenza, per l'impugnazione, può ritenersi eseguita - in applicazione analogica della regola dettata nell'articolo 8, comma 4, della legge n. 890/1982 - decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Infatti, in assenza di una disposizione espressa, tale regola, precisa la Suprema Corte, mira a garantire il corretto bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del destinatario. Né, nella concreta fattispecie, può trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 1335 codice civile – secondo il quale ".."La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.." – non potendo la presunzione contenuta in tale disposizione operare relativamente ad un avviso - quale quello di giacenza - di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell'atto indirizzatogli.

Riferimenti normativi
Codice civile articolo 1137
Codice civile articolo 1335
Dm 1 ottobre 2008 articoli 24, 25
Legge 20 novembre 1982 n. 890 articolo 8

Riferimenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sezione. II, sentenza 14 dicembre 2016, n. 25791

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