Condominio

Altezze minime da 220 a 270 cm nelle altre Regioni

di Raffaele Lungarella

Il recupero delle cantine e degli altri locali completamente o in parte sotto il livello del terreno è uno degli strumenti scelti finora da otto regioni per contenere il consumo di suolo e soddisfare le esigenze di spazio delle famiglie e delle piccole attività economiche. Oltre alla Lombardia hanno definito proprie regole che i Comuni devono applicare per il recupero dei locali interrati e/o seminterrati queste regioni: Basilicata (legge regionale 8/2002), Calabria (21/2010), Friuli Venezia Giulia (19/2009), Molise (25/2008), Puglia (33/2007), Sardegna (4/2009), Sicilia (4/2003).

Le leggi di alcune regioni hanno concesso ai Comuni autonomia nella definizione di regole di recepimento della legge regionale

Ai Comuni di Basilicata, Molise e Lombardia, per esempio, è stata data la possibilità di escludere zone del proprio territorio dall’applicazione della legge. Per il resto, le altre leggi regionali non prevedono che i sindaci possano intervenire sulle condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economia degli interventi. Condizioni che differiscono da regione a regione.

Il campo di applicazione delle singole leggi regionali dipende da quanto ognuna di essa permette di derogare ai livelli dei parametri edilizi previsti dalla normativa nazionale sull’altezza minima e sui requisiti igienico-sanitari dei locali; importante è anche l’individuazione degli immobili ai quali si possono applicare normative regionali. Per evitare un abuso della trasformazione, in spazi abitabili, di cantine ad altri locali non totalmente fuori terra, la maggioranza delle regioni limita la possibilità di intervenire agli immobili esistenti al momento dell’approvazione delle leggi o a una data anteriore.

Man mano che i consigli regionali hanno revisionato le loro norme, la vetustà degli immobili è, però, stata aggiornata. A luglio di quest’anno la Basilicata ha spostato in avanti di tre anni, al 31 dicembre 2016, la data entro cui dovevano risultare realizzati gli edifici con i locali da recuperare; questa è la data stabilita anche dalla regione Molise, mentre la Puglia l’ha fissata al 31 dicembre 2013. La legge lombarda, la più recente, di fatto non fissa un limite di vetustà, poiché consente il recupero dei seminterrati una volta che siano passati cinque anni dall’ultimazione dei lavori; senza limite anche la Calabria, che ha incluso il recupero di interrati e seminterrati nella sua legge del piano casa regionale (si veda Il Sole 24 Ore del 10 aprile).

Il recupero di interrati e seminterrati deve rispettare anche le prescrizioni relative alle caratteristiche fisiche dei locali. Anche in questo caso non c’è omogeneità nelle leggi regionali. L’altezza minima richiesta oscilla tra i 220 centimetri di Sicilia e Friuli Venezia Giulia ai 270 di Calabria, Molise e Puglia, con le restanti regioni attestate sui 2,40 metri. Quanto più l’altezza richiesta è bassa, tanto più ampia è potenzialmente l’area per il recupero delle volumetrie. In qualche regione è stato cambiato anche il livello originario di questo parametro. L’ultimo caso è quello recente della Basilicata, che ha abbassato l’altezza da 270 a 240 centimetri; in precedenza la Sicilia l’aveva ridotta di 20 centimetri.

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