Condominio

il vicino va risarcito per i cattivi odori della canna fumaria

di Anna Nicola

Per quanto concerne l'uso del tetto da parte del singolo condomino, si ritiene lecito il posizionamento di una canna fumaria ove questo non leda il decoro dell'edificio
<<Al fine di stabilire se le opere modificatrici della cosa comune (in fattispecie, posizionamento di una canna fumaria sul tetto condominiale) abbiano pregiudicato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest'ultimo si trovava prima della esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori ovvero che sia di mediocre livello architettonico.>> (Trib. Monza, 01/12/2005).
E' anche possibile realizzare una canna fumaria ove non crei lesione o turbativa alcuna, semprechè non si violi il regolamento
<<Nei rapporti condominiali, l'avvenuta sostituzione delle canne fumarie con sbocco sul lastrico solare non può dirsi fatto lesivo integrante la violazione del diritto alla veduta, ex art. 907 c.c. La richiamata opera, infatti, rendendosi necessaria in considerazione del cattivo stato delle preesistenti manifatture delle caldaie del sistema di riscaldamento centralizzato, non è idonea neanche a determinare una immissione di fumi ed esalazioni, nonché turbative e molestie, in quanto pur trovandosi un soggetto sul lastrico, in ragione della sua vastità, comunque non verrebbe colpito dai fumi emessi dalle stesse>>. (Trib. Bari, 24/02/2009).
<<In un condominio, una canna fumaria, pur se ricavata nel vuoto di un muro comune, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce in quanto la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c. c. postula per l'appunto la destinazione, delle cose elencate in tale norma, al godimento ed al servizio del condominio, mentre viene meno allorché si tratti di un bene dotato di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato da una destinazione di servizio rispetto all'edificio condominiale.>> (Cass. n. 9231/1991; Trib. Gallarate, 05/05/2005).
La Cassazione 50620/2017 ha rilevato che la presenza di una fessurazione a poca distanza dalla casa del danneggiato e le testimonianze sul cattivo odore proveniente dalla canna fumaria bastano per la condanna
I condomini che sono costretti a sopportare quotidianamente gli odori provenienti dalla canna fumaria dei vicini vanno risarciti dei danni subiti in conseguenza delle sgradevoli immissioni.
Per i giudici della Cassazione, infatti, la condanna al risarcimento del danno era stata assunta dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da vizi logici, anche considerando l'accertata esistenza di una fessurazione nella canna fumaria posta a servizio dell'abitazione dei ricorrenti, che si trovava a circa un metro di distanza dall'appartamento dei vicini di casa danneggiati.
Nel caso di specie erano bastate la video ispezione con la quale si era accertata la presenza della fessurazione e le deposizioni dei testimoni escussi che avevano confermato la “regolare e costante provenienza dalla stessa di odori di cucina sgradevoli”.
Su questa stessa vicenda, si erano svolti altri giudizi, sia penali che civili, che si erano conclusi a seguito di accertamenti tecnici con decisioni conformi a quella impugnata.
In sostanza, i ricorrenti si sono rivolti alla Corte di cassazione chiedendo, nei fatti, una rivisitazione del materiale probatorio già correttamente valutato dal giudice del merito in una decisione presa in modo logico. La loro doglianza è quindi inammissibile, sotto questo aspetto così come in relazione agli altri motivi prospettati, e la condanna al risarcimento dei danni resta.
Le immissioni di cattivi odori che provengono dalla cucina del ristorante sono tutelate dal regolamento condominiale e, in caso di mancanza, dall'art. 844 del c.c. che consente le immissioni purchè nell'ambito del limite della normale tollerabilità
Con la sentenza 14467/017 nascono le «molestie olfattive», che la Cassazione ha inquadrato nel reato di «getto pericoloso di cose» (articolo 674 del Codice penale).
La Cassazione 7605/2012 ha affrontato il caso di un panificio che provocava emissioni di vapore e di fumo sino a imbrattare un condominio vicino. La Corte aveva ritenuto di configurare a carico del titolare del panificio la responsabilità penale per la violazione dell'articolo 674 del Codice penale «in quanto l'agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, vapori o di fumo atti ad imbrattare o molestare le persone».
Nel Caso di pizzeria, l'odore della pizza può disturbare al punto da essere considerato «molesto», come affermato dalla Cassazione 45225/2016 che ha esaminato il caso della titolare di un ristorante colpevole del reato di «getto pericoloso di cose» (articolo 674 del Codice penale) nei confronti degli inquilini residenti negli appartamenti sopra il suo locale.
Lo stesso dicasi per l'effetto di un disinfettante : l'uso di un potente disinfettante può far scatenare una lite in condominio: commette reato chi getta nel cortile un potente disinfettante, provocando irritazione agli occhi di altri condomini”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©