Condominio

Il condominio può chiedere la demolizione dell'opera abusiva

di Donato Palombella


Il condomìnio che impugna il permesso di costruire rilasciato illegittimamente al vicino mira alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi. Appare quindi legittimo il comportamento del giudice che ordina alla P.A. di attivarsi per la rimozione dell'abuso minacciando, in contrario, la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.

Il fatto
Il condomìnio impugna innanzi al TAR il permesso di costruire rilasciato in favore di una impresa di costruzione che aveva realizzato un fabbricato su area limitrofa. Il TAR rigetta il ricorso ma il Consiglio di Stato rileva che il progetto è stato approvato sulla base di dichiarazioni false del progettista, senza delle quali non sarebbe stato possibile il rilascio del titolo concessorio e, di conseguenza, ribalta l'esito del giudizio annullando il permesso di costruire. Vista l'inerzia del comune, il condomìnio diffida l'amministrazione ad ordinare la demolizione dell'immobile abusivo e, in mancanza di riscontro, si vede costretto a ricorrere nuovamente al Consiglio di Stato chiedendo al giudice amministrativo di voler ordinare all'amministrazione di adempiere a quanto prescritto nella sentenza imponendo al costruttore di procedere alla demolizione del manufatto abusivo.

Il parere del costruttore
L'impresa di costruzioni cerca (inutilmente) di evitare la demolizione sostenendo che l'opera era sanabile e che l'annullamento del permesso di costruire non comportava, automaticamente, la demolizione del manufatto, essendo possibili delle soluzioni alternative.

Via libera alla demolizione
Il Consiglio di Stato accoglie ancora una volta le ragioni del condomìnio ritenendo che quest'ultimo, ottenuto l'annullamento del PdC, aveva diritto a veder demolito il fabbricato abusivo, diversamente non si vede per quale ragione avrebbe dovuto impugnare il permesso di costruire. Il Consiglio di Stato, preso atto che il permesso di costruire era stato annullato e che le opere abusive non erano soggette a sanatoria, assegna al comune il termine di 120 giorni per adottare l'ordine di demolizione sottolineando che, in mancanza, sarebbe stato nominato un commissario ad acta perché provvedesse in via sostitutiva.

La questione di sposta in Cassazione
Il costruttore, a questo punto, gioca le sue ultime carte impugnando la sentenza del Consiglio di Stato; viene coinvolta la Cassazione, chiamata a decidere se il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare la demolizione dell'opera abusiva, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, o se, viceversa, tale potere gli viene precluso in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di sanare le opere abusive. In sostanza, si intravede il rischio che il giudice amministrativo si sostituisca all'amministrazione decidendo sulla possibilità di una sanatoria.

Il parere definitivo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26259 del 6 novembre 2017, hanno stabilito che il giudice amministrativo, chiamato a dare ottemperanza alla sentenza che aveva dichiarato l'annullamento del PdC, non può fare altro che ordinare all'amministrazione di attivarsi per procedere alla demolizione delle opere asseritamente abusive perché realizzate in base ad un titolo edificatorio ormai annullato e privo di ogni e qualsivoglia effetto.
Le Sezioni Unite sottolineano che l'interesse del Condominio è di eliminare le opere abusive realizzate dal vicino e pertanto l'Amministrazione, per conformarsi alla pronuncia di annullamento, deve adottare le determinazioni necessarie a far conseguire al condominio l'obiettivo che si era prefisso ovvero la eliminazione delle opere realizzate illegiittimamente. Inutile discutere di una possibile sanatoria in quanto era stato accertato che il progetto era stato ottenuto sulla base di dichiarazioni false del progettista, senza delle quali non sarebbe mai stato approvato.

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