L'esperto rispondeCondominio

Paga le spese del cortile anche chi ha la servitù

Matteo Rezzonico

La domanda

Il cortile condominiale è gravato da servitù di passaggio, pedonale e veicolare, per una proprietà esterna al condominio. Tale proprietà deve contribuire alle spese di manutenzione del cancello e al consumo di energia elettrica per il suo funzionamento?

Salvo diversa convenzione scritta, anche il proprietario del fondo dominante deve contribuire alle spese di manutenzione e di consumo dell’energia relative al cancello elettrico posto sul fondo servente. Infatti, in materia di servitù, vige il principio generale per cui «il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione ai rispettivi vantaggi» (articolo 1069 del Codice civile).Sul tema, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che «il proprietario del fondo dominante è obbligato a contribuire alle spese inerenti il fondo servente gravato da servitù di passaggio ed in mancanza di esplicita indicazione, nell’atto di costituzione della servitù del criterio di riparto delle spese, esso andrà individuato in base al parametro normativo del vantaggio di cui all’art. 1069 c.c.; in ossequio a tale criterio direttivo, il giudice potrà basare la concreta determinazione della quota di contribuzione sulle più diverse regole empiriche, ivi compresa quella del raffronto proporzionale fra le dimensioni della proprietà che si esprime nel rapporto millesimale tra gli immobili gravati da servitù, qualora appartengano ad un condominio, da un lato e i fondi dominanti dall’altro» (Corte di appello di Milano, 23 marzo 2005).

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