Condominio

Sopraelevazione da contestare subito

di Rosario Dolce

Gli abusi edilizi commessi da un condòmino, come per esempio l’ampliamento in sopraelevazione della propria unità immobiliare, devono essere contestati immediatamente da parte dell’amministratore del condominio, pena la decadenza dal diritto di chiedere l’annullamento delle autorizzazioni amministrative. Il principio è stato stabilito dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con la sentenza 1052 dell’8 settembre 2017 .

Il fatto prende mossa dalla impugnazione del permesso di costruire rilasciato a un condòmino da parte del comune in cui è ubicato l’immobile. Oggetto di contestazione era la sopraelevazione in sé, in quanto ritenuta incompatibile con le caratteristiche del complesso condominiale (per inciso: non costituivano oggetto di censura singole difformità o aspetti esecutivi dell’opera realizzata). L’azione giudiziaria, tuttavia, è stata esercitata da parte del condominio (inpersona dell’amministratore) a distanza di circa un anno dalla chiusura dell’intervento edile.

Il giudice amministrativo, a fronte del tipo di contestazione sollevata (edificazione in sé) e del lungo tempo trascorso dall’inizio dei lavori (risalente a più di un anno prima della proposizione del ricorso), ha deciso di risolvere la controversia effettuando un bilanciamento tra:

- da una parte, le esigenze di tutela dei terzi;

- dall’altra, il ragionevole affidamento del titolare del provvedimento favorevole circa la validità e stabilità dell’attività nelle more svolta.

La soluzione adottata è stata poi quella, per l’appunto, di prediligere la tutela di quest’ultimo.

È argomentato nella sentenza, a tal proposito, che le opere di cui trattasi, all’epoca del ricorso, risultavano già concluse e che le stesse, nel tempo intercorso, si erano protratte con stati di avanzamento lavori abbastanza “corposi”, rispetto ai quali, addirittura, il condòmino aveva avuto modo di chiedere anche una Scia in sanatoria (pur in assenza di contestazioni , non ancora sollevate dalla stessa compagine condominiale).

La valutazione di ulteriori elementi fattuali - come la presenza del cantiere in condominio, in tutta la sua macroscopica evidenza; la tracciabilità delle opere anche in seno ai verbali assembleari - hanno poi ulteriormente supportato e legittimato la preferenza espressa alla esigenza di affidamento del condòmino rispetto quella, di pari rango, del condominio.

Il giudice amministrativo ha, dunque, concluso l’iter argomentativo ritenendo l’azione di gravame esercitata da parte dalla compagine come tardiva e ritenendo così il ricorso irricevibile.

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