Condominio

Niente distacco per l’acqua o il gas

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Il riformato articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, fra le altre cose, prevede che «...in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato». Quest’ultima condizione, in particolare, presume che l’eventuale distacco si ripercuota soltanto sul condomino moroso, senza creare disagi al resto dei partecipanti. Per procedere, inoltre, è necessario che dal punto di vista strutturale l’impianto centralizzato preveda questa possibilità.

Se vi sono i presupposti tecnici e temporali (oltre sei mesi di morosità dalla chiusura dell’esercizio), senza il consenso dell’assemblea l’amministratore può quindi procedere alla sospensione del servizio, che riattiverà quando il condomino inadempiente avrà saldato il suo debito.

L’interpretazione letterale della norma si scontra con una giurisprudenza che, soprattutto negli ultimi anni, tende a escludere il distacco. A maggior ragione quando la sospensione riguarda servizi di “prima necessità”, come l’acqua o il gas per il riscaldamento. Altri orientamenti, al contrario, reputano lecito l’intervento dell’amministratore, che agisce nell’interesse del condominio.

Appare chiaro come la norma, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto rappresentare un utile deterrente per contrastare la crescente morosità, in realtà presenti molte zone d’ombra. Intanto, perché attribuisce all’amministratore la facoltà e non l’obbligo di sospendere i servizi, rendendo la scelta del tutto soggettiva. Inoltre, non specifica quali servizi comuni suscettibili di godimento separato possano essere sospesi e quali no. Un’incertezza che ha contribuito a creare confusione, favorendo interpretazioni discordanti.

Il tribunale di Modena (ordinanza del 5 giugno 2015), ad esempio, ha ritenuto legittima la sospensione del servizio idrico eseguita dall’amministratore nei confronti del condomino moroso. L’immobile in questione, però, risultava già pignorato e il proprietario è stato considerato un mero detentore del bene. In altre occasioni i giudici si sono espressi diversamente. Come il tribunale di Brescia (ordinanza del 29 settembre 2014), che ha escluso la sospensione del servizio idrico perché non erogato dal condominio, ma da una società che instaura con quest’ultimo un contratto di «mera intermediazione economica». Per non farsi carico della morosità, secondo i giudici lombardi, i condòmini in regola con i pagamenti avrebbero potuto stipulare dei contratti individuali, ma soprattutto la mancata erogazione dell’acqua comporterebbe una violazione dei principi costituzionali, andando a pregiudicare la salute delle persone.

Su quest’ultimo aspetto si era soffermato qualche tempo prima il tribunale di Milano (provvedimento del 24 ottobre 2013), ordinando all’amministratore di ripristinare il servizio di riscaldamento al condomino moroso, in quanto è prioritario tutelare i diritti fondamentali delle persone previsti dalla Costituzione, in particolare il diritto alla salute sancito dall’articolo 32.

Più di recente, il Dpcm 29 agosto 2016 “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato” – ancorché rivolto ai gestori del servizio - ha chiarito che «l’interruzione della somministrazione di acqua all’utente moroso deve tenere conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico-sanitari e di tutela della salute e della tipologia di utente a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia dell’equilibrio economico finanziario della gestione». Il decreto specifica che «il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in 50 litri per abitante al giorno» mentre «nelle utenze in documentate condizioni economiche disagiate deve essere garantito anche in caso di morosità».

Infine, per quanto riguarda il gestore, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha stabilito che prima di procedere alla sospensione del servizio, questi è obbligato a comunicare la decisione all’utenza. Lo stesso gestore è tenuto ad adottare forme di rateizzazione per la definizione di piani di rientro e prevedere adeguate modalità per la riattivazione del servizio sospeso.

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