Condominio

È reato l’abbandono dei residui della potatura dei giardini

di Giulio Benedetti

Spesso i condominii sono circondati da aree verdi e a tal proposito si pone il quesito giuridico della disciplina giuridica dei rifiuti provenienti dalla manutenzione e dalla potatura dei giardini. A tal riguardo deve citarsi l'art. 256, comma secondo , del d.lvo n. 152/2006 che sanziona penalmente l'abbandono incontrollato dei rifiuti non pericolosi, tra i quali si annoverano quelli sopra citati . Giova notare che la procedura stabilita dagli articoli da 318 bis al 318 octies del d.lvo n. 152/2006 prevede che l'organo di vigilanza : impartisce al contravventore una prescrizione, fissando il termine necessario per la regolarizzazione; controlla l'adempimento della prescrizione entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine , verificando che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti ; in caso di ottemperanza all'adempimento della prescrizione , invita il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa (un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per il reato), nel termine di trenta giorni ; comunica, sollecitamente e comunque non oltre novanta giorni dal termine fissato nella prescrizione, al pubblico ministero l'adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria , o il mancato adempimento nei termini, non oltre 120 giorni dal termine per l'adempimento. Il procedimento penale , aperto con l'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p , rimane sospeso sino al momento in cui pervengano al pubblico ministero tali comunicazioni . Qualora venga comunicato che il contravventore ha adempiuto tempestivamente alla prescrizione ed ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria , il processo si estingue. La valutazione del danno o il pericolo concreto ed attuale di danno ambientale è rimessa alla discrezionalità tecnica dell'organo di vigilanza per la quale la procedura deve essere attivata qualora possano essere rimossi gli effetti dell'illecito attraverso l‘ottemperanza alle prescrizioni impartite.
La Corte di Cassazione (sent. n. 41794/2017) ha rigettato il ricorso di un dirigente tecnico comunale, condannato per la violazione dell'art. 256, comma secondo, d.lvo n. 152/2006, che aveva omesso di vigilare sulla destinazione dei rifiuti derivanti dalla potatura del verde comunale , abbandonati in modo incontrollato all'interno di un campo sportivo, già illecitamente destinato alla ricezione di altri rifiuti. La Corte afferma che perché si realizzi il reato è “sufficiente che l'abbandono/deposito venga posto in essere anche tramite persone fisiche diverse dal titolare/legale rappresentante perché questi ne risponda , purché ciò avvenga nell'ambito delle attività riconducibili alle imprese e/o agli enti da loro rappresentati. In questo senso si può affermare che la “culpa in vigilando”, quale necessario titolo di addebito per il fatto altrui , costituisce un baluardo verso forme di responsabilità oggettiva.” Ne consegue che per la Corte il reato si realizza mediante l'abbandono in controllato e ripetuto di residui di potatura , oltre a residui eterogenei, in luogo pubblico, attività che depone per la non occasionalità o eccezionalità della condotta. Inoltre la sentenza afferma che non sono pertinenti i richiami alla precedente giurisprudenza che ha affermato la mancanza di una posizione di garanzia del proprietario per l'abbandono incontrollato di rifiuti che altri faccia sul suo terreno . Neppure rileva il principio giurisprudenziale secondo il quale sul titolare dell'impresa o dell'ente non grava l'obbligo di attivarsi per eliminare le conseguenze dell'abbandono di rifiuti posto in essere da terzi sull'area di pertinenza aziendale o dell'ente.

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