Condominio

Senza formazione periodica la nomina è nulla o annullabile?

di Antonio De Stefano

Con la sentenza n. 818 del 24.03.17 il Tribunale di Padova ha ritenuto che la delibera assemblare di nomina di un amministratore condominiale che non abbia frequentato i corsi di formazione obbligatoria previsti dal D.M. 140/2014 sia nulla e che la formazione dei corsi abbia efficacia per l'anno successivo alla loro frequentazione e non per l'anno in cui si frequentano. Ma leggendo la norma di riferimento, art. 71 bis disp. att. c.c., si vede che tra i requisiti richiesti dal legislatore per svolgere la professione di amministratore condominiale e la cui mancanza comporta la cessazione dall'incarico non vi ha ricompreso la frequentazione di un corso di formazione iniziale o la formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (art. 71 bis, 4 com. bis disp. att. c.c.). Lo stesso D.M. 140/2014 non prevede alcuna sanzione per gli amministratori che svolgendo la loro professione non hanno frequentano corsi di formazione o aggiornamento periodici. Conferma di ciò arriva anche dalla sentenza del Tribunale di Genova secondo cui «l'obbligo di formazione periodica, pur sviluppandosi nel corso dell'incarico, non incide sulla concreta gestione del condominio, non potendo pertanto condurre la sua violazione ad una pronuncia di revoca» (Trib. di Genova Decreto 178/2016 del 03/06/2016). Le due sentenze sono anche in contrasto sul periodo di validità del corso di aggiornamento, per il Tribunale di Padova l'amministratore per poter assumere l'incarico deve aver già frequentato il corso di formazione periodica, mentre per il Tribunale di Genova l'amministratore può accettare l'incarico anche non avendo ancora frequentato il corso di aggiornamento potendolo fare durante il periodo di mandato. Quindi ad oggi non esiste una giurisprudenza di legittimità o di merito che ritenga che la mancata frequentazione dei corsi di formazione obbligatoria indicati nell'art. 71 bis disp. att. c.c. e nel D.M. 140/14 comporti la revoca dell'amministratore che non li avesse frequentati o la nullità dell'eventuale delibera di nomina.

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