Delibera annullabile da chi non viene convocato
L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al comma 3, prevede che «in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».Dalla norma appena richiamata emerge che, se anche uno solo dei condòmini non viene convocato alla riunione di condominio, le relative deliberazioni sono annullabili ex articolo 1137 del Codice civile, ossia impugnando le delibere assembleari entro 30 giorni da quando è stato inviato il verbale della riunione ai condòmini non regolarmente convocati (si consideri che, preliminarmente, occorre azionare il procedimento di mediazione).È bene inoltre precisare che a chiedere l’annullamento può essere solo il condomino che non sia stato convocato o che abbia ricevuto l’avviso più tardi di cinque giorni prima del giorno di convocazione. Gli altri condòmini, in quanto regolarmente convocati, non possono impugnare la decisione dell’assemblea.