L'esperto rispondeCondominio

Delibera annullabile da chi non viene convocato

Paola Pontanari

La domanda

Nell’ultima assemblea del nostro condominio del 26 luglio scorso, tramite Pec ho chiesto all'amministratore - cinque giorni prima della prima convocazione - copia degli elenchi di tutti gli avvisi di convocazione effettuati. Non essendomi pervenuta alcuna risposta in merito, ho inviato - sempre tramite Pec - una lettera all'eleggendo presidente dell’assemblea, in cui lo invitavo a controllare effettivamente che tutti gli aventi diritto fossero stati convocati. Nel verbale risulta che il presidente aveva constatato che tutti i condòmini erano stati regolarmente convocati; questi aveva dunque aperto la discussione senza allegare al verbale la prova delle convocazioni. A questo punto era stata riportata e allegata al verbale la mia richiesta. E dopo la notifica del verbale mi veniva consegnato dall'amministratore quanto richiesto, da dove si rilevava che non tutti gli aventi diritto erano stati regolarmente convocati. È valida la costituzione dell'assemblea? E cosa eventualmente si può fare?

L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al comma 3, prevede che «in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».Dalla norma appena richiamata emerge che, se anche uno solo dei condòmini non viene convocato alla riunione di condominio, le relative deliberazioni sono annullabili ex articolo 1137 del Codice civile, ossia impugnando le delibere assembleari entro 30 giorni da quando è stato inviato il verbale della riunione ai condòmini non regolarmente convocati (si consideri che, preliminarmente, occorre azionare il procedimento di mediazione).È bene inoltre precisare che a chiedere l’annullamento può essere solo il condomino che non sia stato convocato o che abbia ricevuto l’avviso più tardi di cinque giorni prima del giorno di convocazione. Gli altri condòmini, in quanto regolarmente convocati, non possono impugnare la decisione dell’assemblea.

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