Condominio

Con la revoca niente «proroga»

di Enrico Morello ed Edoardo Valentino

La «prorogatio» non esiste quando è stata pronunciata una revoca giudiziale: l’amministratore. E anche l’atto di convocare l’assemblea da parte dell’amministratore revocato è illecito, con la conseguenza che la delibera assembleare di nomina di un nuovo amministratore è nulla.

Questo il senso della sentenza n. 608 che il Tribunale di Fermo (giudice Tiziana Liberti) ha pronunciato il 12 ottobre 2017 . La controversia era partita da una condòmina che avevaimpugnato una delibera assunta dall’assemblea convocata dall’ex amministratore dello stabile. Si costituivano in giudizio sia il vecchio che il nuovo amministratore, contestando le affermazioni della condòmina e domandando il rigetto della impugnazione promossa.

Nel caso in oggetto, quindi, era di centrale importanza definire i limiti del regime di prorogatio imperii, l’istituto che prevede che l’amministratore cessato possa continuare a esercitare i propri poteri e dare così continuità alla gestione dello stabile fino alla nomina di un nuovo mandatario.

La ultrattività della carica di amministratore, quindi, si ha nei casi di scadenza dell’incarico, dimissioni o mancato rinnovo. Nel caso in questione, però, l’amministratore uscente era stato revocato dal condominio per giusta causa.

Il Tribunale dava ragione alla condòmina, ricordando che la Cassazione aveva avuto modo di affermare che l’amministratore di condominio avesse la facoltà di agire in regime di prorogatio imperii in ogni caso di cessazione del mandato, salvo «che sia stato revocato per giusta causa» (sentenza 6555/2010) .

Per il Tribunale non è possibile, per l’ex aministratore, alcuna attività né di ordinaria né di straordinaria amministrazione, avendo ciascun condòmino, conunque, il diritto id chiedere la nomina di un altro amministratore, anche in caso di inattività dell’assemblea. E in ogni caso «Le ragioni sottese alla revoca giudiziale dell’amministratore poggiano sulla violazione dei doveri impostigli dalla legge; il provvedimento giudiziale è finalizzato a sottrarre il condominio alla condotta contraria alle norme di legge, da parte dell’ex amministratore e ciò giustifica una rescissione netta ed immediata del rapporto tra le parti». Non solo: in tal caso «qualsivoglia prosecuzione del rapporto sarebbe evidentemente contraria alla finalità perseguita con la pronuncia dell’autorità giudiziaria».

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