L'esperto rispondeCondominio

Chi non è condòmino non può partecipare alle discussioni in assemblea

di Raffaele Cusmai

La domanda

In assemblea un condomino partecipa con la moglie, particolarmente litigiosa e pronta a provocare l'amministratore e gli altri condòmini. La signora non risulta da catasto proprietaria o avente altro titolo sull'unità immobiliare per la quale partecipa all'assemblea. Visto il clima che ha creato nelle precedenti assemblee, è possibile inibire la sua partecipazione nelle prossime assemblee?

Non esiste un divieto alla partecipazione di un estraneo all'assemblea di condominio espressamente previsto dalla legge. Per di più, in questo caso, il soggetto a cui si vorrebbe inibire la partecipazione – benché non proprietario – è coniuge di un condomino, vive nel condominio, di esso utilizza le parti comuni ecc.. Sembra pertanto difficile appellarsi alle pur numerose pronunce del Garante della Privacy dove, ad esempio, nel caso della partecipazione di un tecnico estraneo ai condòmini, il suo intervento è stato limitato ai punti all'ordine del giorno per i quali i partecipanti ritengono necessaria la sua presenza. In questi casi, inoltre, salvo che l'estraneo non sia espressamente autorizzato dalla legge è necessario il consenso dei condòmini affinché questi possa partecipare all'assemblea. Il Garante aveva, infatti, prescritto in un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006 che “la partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge”. La difficoltà di percorrere questa via sta nell'impossibilità di far valere questioni di privacy condominiale nei confronti del coniuge convivente di un condomino. Peraltro, può essere utile trarre spunto da una pronuncia della Cassazione (N. 11943/2003) dove si è affermato che «In tema di condominio negli edifici, la partecipazione ad un'assemblea di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni in tale sede assunte, qualora risulti che quella partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione». Ne consegue che se non un divieto, può ravvisarsi un obbligo e cioè quello secondo il quale chi non è legittimato non partecipa a discussioni e votazioni.

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