Chi paga i costi dell’autoconvocazione dell’assemblea
La convocazione di un'assemblea, sia questa ordinaria o straordinaria riguarda necessariamente tutti i condòmini (altrimenti non nascerebbe l'esigenza stessa di convocare l'organo deliberativo sui beni comuni). Così le deliberazioni ivi assunte vincolano ovviamente tutti i condomini. E ciò, a prescindere dal meccanismo a cui si è addivenuti a tale convocazione. L'art. 1137 stabilisce, infatti, al primo comma che “le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini” e di conseguenza le relative spese per l'assemblea ricadono su tutti i condomini, ripartite per millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione ex art. 1123 c.c..
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
Bonus mobili: rate restanti scalabili nel regime ordinario
di Silvio Rivetti
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