Condominio

Verbale negato dall’amministratore, che fare?

di Raffaele Cusmai

La legge prevede l'obbligo dell'amministratore di fornire copia del verbale dell'assemblea (a conferma, peraltro del correlativo obbligo, discendente anche dall'art. 1130, n. 7, di custodire i verbali, trascriverli in un apposito registro e assicurarne la consultazione e l'estrazione di copia da parte dei condomini che ne facciano richiesta). L'art. 1129, comma 2, stabilisce a tal proposito che l'amministratore è tenuto ad indicare, contestualmente all'accettazione della nomina e a ogni rinnovo della stessa, il locale dove è custodito il registro dei verbali e i giorni e le ore in cui ciascun interessato può prenderne visione gratuitamente, o ottenerne copia da lui firmata, rimborsando la spesa relativa. Ciononostante, la legge non prevede espressamente un tempo massimo entro il quale il verbale dell'assemblea debba essere comunicato. Tale termine può essere indirettamente desunto avendo riguardo al limite di 30 giorni per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili. Nel suo caso esso non decorrerà fintanto che non abbia conoscenza effettiva del deliberato (Cass. n. 29386 28 dicembre 2011). Come extrema ratio, in caso di persistenza irragionevole dell'inadempimento a tale obbligo la legge considera la relativa inottemperanza quale grave irregolarità che consente a ciascun condomino di ricorrere all'autorità giudiziaria affinché venga disposta la revoca dell'amministratore (art. 1129, comma 12 n. 7). Nella prossima comunicazione che le invierà potrebbe dimostrarsi consapevole di tale prerogativa al fine di stimolare un pronto riscontro da parte dell'amministratore alla consegna del verbale o all'indicazione del locale dove poterlo visionare.

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