Il condominio può dividersi in altri due
La legge consente la divisione del condominio che per caratteristiche strutturali può trasformarsi in una pluralità di autonomi condomini. Lo strumento per intervenire è l'art. 61 delle Disp. att. c.c. dov'è previsto che “il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato”. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea e come tale i relativi costi sono sopportati da tutti i condomini. Se vige un regolamento condominiale contrattuale sarà necessario approvare la scissione all'unanimità. Vigendo invece un regolamento condominiale ordinario, lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal 2° co. dell'art. 1136 c.c., cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Esso può essere anche disposto dall'Autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione (art. 61, 2° co., disp. att. c.c.). Anche in questa ipotesi la maggioranza va comunque calcolata con riferimento a tutti i partecipanti del condominio oggetto dello scioglimento (App. Napoli 28-6-1962).