Condominio

Va provato l’intralcio causato dalla sosta dell’Ape car in cortile

di Valeria Sibilio

Nella quotidianità dell'universo condominiale, non sono rari i casi di comportamenti considerati e percepiti come “molesti” per i quali si originano procedimenti che sfociano, talvolta, in procedimenti giudiziari nei quali, tuttavia, è necessario fornire prove inconfutabili della molestia provocata. Come nel caso dell'ordinanza 24050 del 2017, nella quale la Cassazione ha esaminato una controversia legata alla sosta prolungata, nell'area cortilizia condominiale, di un furgone tipo Ape. La vicenda scaturisce dalla richiesta di cassazione, da parte di un condòmino, di una sentenza con la quale il Tribunale confermava quella del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda, proposta dall'attuale ricorrente, il quale lamentava il presunto uso illegittimo, da parte di un secondo condòmino, del cortile condominiale nel quale quest'ultimo faceva sostare il proprio furgone Ape per lunghi periodi. Per il Tribunale, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova né di una utilizzazione dell'area comune che escludesse l'altro, né della circostanza allegata delle difficoltà di manovra, da parte dell'appellante, nell'accesso alla rimessa a causa della presenza in sosta dell'Ape. La richiesta di cassazione, fondata su due motivi legati a motivazioni contraddittorie della sentenza e a presunta violazione e falsa applicazione di una norma di diritto, sono risultati entrambi, per la Corte, infondati. Per gli ermellini, il ricorrente pur denunciando un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, sostanzialmente censura un'errata valutazione delle prove acquisite al processo non proponibile nel giudizio di cassazione riguardante esclusivamente il parcheggio stabile dell'Ape presso il cortile comune. L'ordinanza del Tribunale non appariva in contrasto con quanto deciso dalla sentenza impugnata la quale ordinava al proprietario dell'Ape di rimuovere i blocchi di cemento indicati in ricorso, vietandogli, inoltre, di occupare la medesima area con apposizione di laterizi in modo stabile.
Per il Tribunale, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova né di una utilizzazione dell'area comune che escludesse l'altro, né della circostanza allegata della difficoltà di manovra da parte dell'appellante nell'accesso alla rimessa a causa della presenza, in sosta, dell'Ape, rigettando, evidentemente, la domanda in quanto i fatti posti a fondamento della stessa non erano stati dimostrati.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, dando atto al versamento, da parte del ricorrente, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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