Condominio

L’alloggio non prova la qualifica

di Paolo Accoti

Il rapporto di portierato non è provato dalla mera presenza nello stabile in orari non lavorativi. Al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di portierato, infatti, non risulta sufficiente la dimostrazione della concessione in godimento di un appartamento all’interno dello stabile in condominio , con contestuale esonero dal pagamento delle spese condominiali, né la presenza del dipendente all’interno dello stabile in orari extra-lavorativi, ritenuta normale proprio in virtù della residenza al suo interno.

Tanto ha implicitamente ritenuto la Cassazione con l’ordinanza 23049 del 3 ottobre . È stato quindi rigettato il ricorso da una dipendente del condominio, con mansioni di pulizia, che aveva già avuto un rifiuto dalle corti di merito sulla richiesta di “passare” al rango di portiere.

Le corti territoriali avevano escluso la sussistenza di un rapporto di portierato, in difetto di adeguati riscontri probatori, i testimoni escussi, infatti, in relazione alle mansioni espletate dalle ricorrente, si erano limitati a confermare che la ricorrente fosse presente anche in orari differenti da quelli contrattualmente previsti, ma che ciò non appariva dirimente, in considerazione del fatto che la stessa risiedeva nello stabile condominiale, né dalle lettere di assunzione quale addetta al servizio di pulizie secondo l’orario ivi stabilito, e che «la concessione in godimento dell’appartamento, con esonero dal pagamento delle spese condominiali, finiva soltanto per riconoscere la disponibilità manifestata dalla lavoratrice, con indubbia reciproca convenienza».

Il ricorso, pertanto, è stato respinto e la ricorrente condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio.

E invero, al fine di valutare la sussistenza di un rapporto di lavoro e, in particolare, di quello di portierato, occorre sì verificare l’occupazione dell’alloggio condominiale, ma anche «le particolari modalità della prestazione senza predeterminazione di orario ma in relazione al contenuto delle mansioni medesime, la continuità della prestazione, l’inserimento stabile nella struttura datoriale, l’assenza di rischio d’impresa, e la rilevanza di tali aspetti in relazione a un rapporto di lavoro di portierato».

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