L'esperto rispondeCondominio

Chi paga per i balconi «aggettanti»

di Raffaele Cusmai

La domanda

Le spese relative alla manutenzione dei balconi aggettanti di un edificio condominiale debbono essere integralmente sostenute dai relativi proprietari, ciò in quanto di essi è condominiale l'aspetto estetico (tipologia, materiale, colore, ecc) e non la fisicità. È corretta questa interpretazione dell'art. 1117 C.C.?

Quanto dedotto è corretto. Va, infatti, sottolineato che benché sia corretto affermare che i balconi aggettanti costituiscono proiezione della singola proprietà immobiliare del singolo condominio e, non svolgendo alcuna funzione strutturale, non possono considerarsi parti comuni, ciò non vale per tutto ciò che concorre a quello che viene definito “decoro architettonico dell'edificio”. Quindi tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi delle parti frontali e laterali del balcone, nonché di quelle inferiori devono considerarsi “parti comuni”, in quanto ineriscono al prospetto dell'edificio, contribuendo a connotarne l'estetica (Cass. 23 settembre 2003 n. 14076, Cass. 30 luglio 2004, n. 14576, Cass. 5 gennaio 2011 n. 218). Sul piano della ripartizione delle spese per gli interventi manutentivi, quindi, tutte quelle che presentino un'incidenza sul decoro architettonico dello stabile, sono a carico dei condomini. Nel caso di balconi aggettanti la distribuzione delle spese secondo i millesimi ordinari dunque è subordinata alla riferibilità della manutenzione ai soli elementi decorativi, come fregi e rivestimenti della parte frontale essendo a carico del singolo proprietario tutte e le altre spese. Qualora questi ultimi elementi si inseriscano nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, essi devono considerarsi parti comuni e comuni devono considerarsi le relative spese di mantenimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©