Chi paga per i balconi «aggettanti»
Quanto dedotto è corretto. Va, infatti, sottolineato che benché sia corretto affermare che i balconi aggettanti costituiscono proiezione della singola proprietà immobiliare del singolo condominio e, non svolgendo alcuna funzione strutturale, non possono considerarsi parti comuni, ciò non vale per tutto ciò che concorre a quello che viene definito “decoro architettonico dell'edificio”. Quindi tutti i rivestimenti e gli elementi decorativi delle parti frontali e laterali del balcone, nonché di quelle inferiori devono considerarsi “parti comuni”, in quanto ineriscono al prospetto dell'edificio, contribuendo a connotarne l'estetica (Cass. 23 settembre 2003 n. 14076, Cass. 30 luglio 2004, n. 14576, Cass. 5 gennaio 2011 n. 218). Sul piano della ripartizione delle spese per gli interventi manutentivi, quindi, tutte quelle che presentino un'incidenza sul decoro architettonico dello stabile, sono a carico dei condomini. Nel caso di balconi aggettanti la distribuzione delle spese secondo i millesimi ordinari dunque è subordinata alla riferibilità della manutenzione ai soli elementi decorativi, come fregi e rivestimenti della parte frontale essendo a carico del singolo proprietario tutte e le altre spese. Qualora questi ultimi elementi si inseriscano nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, essi devono considerarsi parti comuni e comuni devono considerarsi le relative spese di mantenimento.
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