Condominio

Amministratore responsabile dei danni causati dall’impresa

di Giulio Benedetti

Il condominio vive di appalti con i quali fa assumere agli imprenditori , con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di opere anche ad alto contenuto tecnologico. E l’amministratore è responsabile anche degli incidenti causati dall’impresa quando non si è preoccupato, con la dovuta diligenza, di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie , delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (articolo 90, decreto legislativo 81/2008).

Il mancato percorso virtuoso è testimoniato dalla recente sentenza della Corte di cassazione 43500/2017 che ha affermato la responsabilità colposa di un amministratore e di un tecnico per incendio colposo del tetto e di una mansarda di un condominio.

In particolare all’amministratore era stato addebitato di avere conferito l’incarico senza verificare l’idoneità tecnico professionale dell’artigiano , incaricato delle opere di impermeabilizzazione del tetto, non avendo acquisito la documentazione relativa alla conformità alla normativa antinfortunistica delle attrezzatura usate e dei dispositivi di protezione in dotazione e neppure gli attestati inerenti la sua formazione ed il documento di regolarità contributiva. La Cassazione ha affermato la responsabilità penale dell’amministratore in quanto, avendo stipulato un contratto di affidamento di appalto da eseguirsi nell’interesse del condominio, è comunque tenuto, quale committente, all’osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice , poiché è titolare di una posizione di garanzia , quanto alla conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale, ai sensi dell’articolo 1130 del Codice civile.

Infine la Corte sostiene che la responsabilità dell’amministratore sussiste anche se l’incendio si è inizialmente sviluppato su un bene di un singolo condomino, accessibile da una parte comune. Infatti l’amministratore era consapevole che i lavori da eseguire comportavano l’utilizzo di materiale infiammabile e pertanto avrebbe dovuto attivarsi a tutela delle parti comuni esposte a pericolo.

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