Condominio

Il forte vento non toglie la responsabilità per danni da caduta di una tettoia

di Luana Tagliolini

I danni cagionati dal dinamismo intrinseco della cosa custodita non esimono dalla responsabilità oggettiva anche se ha produrli ha concorso, in parte, l'azione di un forte vento.
Nella fattispecie sottoposta, di recente, all'esame della Corte di Cassazione (ordinanza n. 21539/2017) , il ricorrente era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, al risarcimento dei danni causati dalla caduta di una tettoia non ben ancorata e finita sul manufatto di proprietà altrui.
Il ricorrente contestava, tra gli altri, l'errata applicazione dell'articolo 2051 del codice civile non avendo la corte di merito inteso come “caso fortuito” la presenza del fortissimo vento che avrebbe causato la caduta della tettoia.
L'articolo citato dispone che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che ne provi il caso fortuito» e individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di una presunzione di colpa, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento dannoso e purché sussista un nesso di causalità tra bene e danno.
Il custode si può sottrarre dalla responsabilità solo in presenza del c.d. caso fortuito autonomo, ovvero «quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile» (Cass. n. 2563/2007).
Nella fattispecie in esame parte ricorrente sosteneva che caso fortuito (evento eccezionale) fosse il forte vento che, a suo dire, aveva fatto cadere la tettoia causando danni a terzi.
La Cassazione, di contrario avviso, ha confermato che, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., la responsabilità del custode della cosa che ha in custodia «sussiste pure in relazione ai danni dipendenti dal dinamismo intrinseco della stessa per la sua conformazione o struttura, cui ben può ricondursi il rischio di uno svellimento di una tettoia precaria, sia pure per il concorso dell'azione di un vento di forza particolare, ma evidentemente non considerata o prevista in modo adeguato al momento del suo ancoraggio e, quindi, con persistente piena operatività di obblighi e responsabilità del custode».
In pratica, pur con il concorso dell'azione del forte vento, la tettoia sarebbe caduta perché non ancorata bene; veniva così confermato il nesso di causalità tra cosa custodita e danno, come pure la responsabilità del custode per i danni cagionati dal dinamismo intrinseco della cosa custodita (di cui si doveva tenere particolarmente conto in fase di ancoraggio), con l'esclusione del caso fortuito.

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