Condominio

Strada condominiale con buche, la «manleva» sui danni va chiesta all’appaltatore

di Valeria Sibilio

Buche stradali: un problema divenuto ormai un'abitudine per tutti i cittadini, tanto che “L'Economist” lo ha definito “un flagello sia per gli stati ricchi che per quelli poveri”. Ed è anche un problema condominiale, come dimostra la sentenza della Cassazione 22851 del 2017.
Un automobilista, proprietario di un veicolo danneggiatosi a causa della presenza di una buca non segnalata su una strada di proprietà condominiale, vedeva confermata dal Tribunale di Primo grado la decisione del Giudice di Pace con la quale veniva accolta la sua domanda di risarcimento danni nei confronti del condominio stesso. Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di manleva, proposta dal condominio, nei confronti della società elettrica che aveva eseguito, attraverso una propria appaltatrice, sulla strada, lavori di scavo per allacciamenti ad utenze di energia elettrica, avendo ricevuto l'autorizzazione del condominio dopo essersi assunta l'impegno di evitare pregiudizi a terzi.
Il Giudice di appello rilevava che il nesso di causalità tra i danni materiali al veicolo e le modalità del sinistro risultavano accertate alla stregua delle risultanze istruttorie, mentre il condominio non aveva fornito prova che la buca presente sulla strada condominiale fosse stata realizzata a seguito dei lavori di scavo.
Il condominio, impugnando la sentenza di secondo grado, ricorreva in Cassazione, segnalando che il Giudice di appello avesse violato il giudicato interno il quale aveva accertato che la buca si era formata a seguito di dilavamento del terriccio di copertura dello scavo eseguito dalla ditta appaltatrice dei lavori commissionati dalla società di energia elettrica.
Giudicando il motivo di ricorso fondato, la Cassazione ha evidenziato che il Giudice di Pace aveva deciso per il rigetto della pretesa esercitata nei confronti della società di energia, in quanto tale società aveva rivestito la qualità di mera committente, quindi la domanda avrebbe dovuto essere svolta nei confronti della ditta appaltatrice che operava in autonomia e con propria organizzazione di mezzi, non risultando in contrario da alcuna allegazione l'ingerenza per lavori da parte della medesima società committente.
Il Collegio ha giudicato sulla base dell'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa e, nella specie, l'esecuzione dei lavori di scavo da parte della ditta appaltatrice e la modalità del sinistro verificatosi a causa della buca determinata dal cattivo ripristino dello scavo. Questi fattori integrano accertamenti di fatto, compiuti dal primo Giudice, inerenti agli elementi costitutivi della pretesa fatta valere dal condominio nei confronti della società chiamata in causa, che precludevano al Giudice di appello di riesaminare detta questione.
Accertata, perciò, la violazione del giudicato interno formatosi sull'indicato fatto costitutivo della pretesa in cui è incorso il Tribunale, il ricorso ha trovato accoglimento, rinviando la sentenza impugnata al Tribunale in diversa composizione, allo scopo di provvedere al riesame del merito in ordine ai motivi dedotti dal condominio con l'atto di appello, rimanendo assorbito l'esame del secondo motivo di ricorso concernente la mancata valutazione da parte del Giudice di appello della “domanda di manleva” proposta dal condominio, in quanto coincidente con il compito riservato al Giudice del rinvio, chiamato a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

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