Condominio

Inquinamento acustico e atmosferico, per il risarcimento i danni vanno provati

di Luana Tagliolini

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, gli attori avevano convenuto in giudizio il Ministero delle Infrastrutture per ottenere il risarcimento dei danni che ritenevano avrebbe subito il loro immobile per la svalutazione che sarebbe derivata dai lavori di completamento alla variante stradale e del viadotto della sopraelevata.
La svalutazione dell'edificio sarebbe causata sia dell'enorme struttura stradale realizzata sia dell'inquinamento acustico e atmosferico che avrebbe compromesso la qualità della vita e la salubrità dei luoghi.
L'altro danno, quello biologico ed esistenziale ex articoli 844 e 2043 codice civile, per le immissioni rumorose e di gas di scarico degli autoveicoli.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano le istanze non ritenendo sufficienti le prove dei danni effettivamente subiti a causa dei lavori pubblici così come allegate dagli attori a suffragio delle pretese risarcitorie avanzate.
Presentato il ricorso, la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile (ordinanza n. 21150/2017).
I supremi giudici, infatti, hanno richiamato un nuovo orientamento giurisprudenziale (Cassazione sent. n. 16619/2013) che riconosce un indennizzo se «l'opera pubblica abbia realizzato una compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico».
Il giudice, quindi, può valutare il danno da svalutazione in termini di amenità e panoramicità dell'immobile ma, nella fattispecie, le parti non avevano provato tale svalutazione da poterne richiedere il risarcimento.
Tra l'altro, gli stessi attori non avevano neanche mai provato la ridotta luminosità, panoramicità e godibilità dell'immobile né avevano avanzato richieste istruttorie finalizzate a provare la limitazione delle citate utilità, né potevano porle in sede di legittimità.
Precisa la Corte, il ricorrente non può rimettere in discussione l'apprezzamento dei giudici di merito che è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa.

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