L'esperto rispondeCondominio

Il numero dei votanti dev'essere verbalizzato

Silvio Rezzonico

La domanda

Per la nomina del nuovo amministratore, la maggioranza dei presenti all'assemblea ha espresso millesimi inferiori alla metà del valore dell'edificio. Nel verbale non risultano riportati i millesimi di ciascun condomino e si legge che la nomina è avvenuta all'unanimità. L'amministratore uscente, presente all'assemblea, ha precisato, verbalmente, al nuovo che dopo la prima votazione anche i dissenzienti hanno ripiegato su un unico candidato, che risulterebbe nominato all'unanimità, come dalla sottoscrizione del verbale. Dal documento stesso non risultano le motivazioni della seconda votazione.È regolare e valida la nomina del nuovo amministratore? Che valore legale ha la successiva precisazione dell'amministratore uscente, la quale non è stata riportata nel verbale? Che valore ha la sottoscrizione del verbale come sopra riportato? Quali eventuali azioni è possibile esperire se la nomina non è valida?

Secondo la sentenza di Cassazione 22 gennaio 2000, n. 697, la mancata verbalizzazione del numero dei condòmini votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, rende invalida la delibera stessa, impedendo il controllo della sussistenza di una delle maggioranze richieste dal terzo comma dell'articolo 1136 del Codice civile (il terzo dei partecipanti al condominio). Né può essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza.Alla fine dell’assemblea, il presidente deve dare lettura del verbale e dichiarare chiusa la seduta, indicando l’ora e apponendo la firma sul documento.Il verbale dell’assemblea del condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condòmini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al condomino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a verità di questa indicazione, fornire la relativa dimostrazione (Cassazione, sentenza 11 novembre 1992, n. 12119).

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