Il numero dei votanti dev'essere verbalizzato
Secondo la sentenza di Cassazione 22 gennaio 2000, n. 697, la mancata verbalizzazione del numero dei condòmini votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, rende invalida la delibera stessa, impedendo il controllo della sussistenza di una delle maggioranze richieste dal terzo comma dell'articolo 1136 del Codice civile (il terzo dei partecipanti al condominio). Né può essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza.Alla fine dell’assemblea, il presidente deve dare lettura del verbale e dichiarare chiusa la seduta, indicando l’ora e apponendo la firma sul documento.Il verbale dell’assemblea del condominio, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condòmini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al condomino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a verità di questa indicazione, fornire la relativa dimostrazione (Cassazione, sentenza 11 novembre 1992, n. 12119).
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