Condominio

La canna fumaria abusiva non è «accessione» ma innovazione illecita

di Valeria Sibilio

Le problematiche più frequenti relative all'installazione di una canna fumaria condominiale riguardano il suo impatto sul decoro architettonico. Ma quando è in gioco la pericolosità dell'impianto, specie se abusivo, a chi spettano le spese di rimozione? La Cassazione, nella sentenza 22203 del 2017, risponde a questo quesito. Nella specie, la Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il condominio alla rimozione di una canna fumaria in eternit ancorata al muri dell'edificio. In Tribunale, un gruppo di condòmini aveva presentato ricorso rispettivamente contro il condominio ed una coppia di condòmini per i quali, secondo i ricorrenti, la compravendita del terraneo avrebbe comportato l'acquisto anche delle pertinenze e della tubazione di amianto, con conseguente obbligo di provvedere alla rimozione della stessa per ottenerne la rimozione.
Motivo che, nel ricorso in Cassazione del condominio e degli altri condòmini ricorrenti, è stato giudicato inammissibile, in quanto la decisione impugnata si fondava su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, senza formare oggetto di specifica doglianza.
Il secondo motivo del condominio, basato sull'applicabilità delle norme sull'accessione di costruzioni su beni comuni, risultava, invece, fondato in quanto la costruzione di un'opera da parte di un comproprietario su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull'accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l'effetto di alterarne la consistenza materiale o la destinazione originaria. E trattandosi di innovaziona abusiva, le spese di rimozione devono ricadere su chi la ha realizzata e non sul condominio.
Non corretta, invece, la decisione della Corte d'Appello che ha applicato le norme sull'accessione per ritenere che la canna fumaria sia un bene di proprietà condominiale, traendone poi l'obbligo di rimozione a carico del Condominio quale custode del manufatto, e quindi tenuto alla tutela dell'altrui incolumità.
La Cassazione ha dichiarato, perciò, inammissibile il ricorso dei condòmini, accogliendo il secondo motivo di ricorso del condominio e dichiara assorbiti i restanti motivi e compensando le spese dell'intero giudizio tra le parti.

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