Condominio

Non è obbligatorio indicare il compenso dell’amministratore nell’ordine del giorno

di Valeria Sibilio

Il compenso dell'amministratore condominiale, una voce nel bilancio che non è mai abbastaza ridotta per i condòmini. E può capitare, per questo motivo, che diventi protagonista di discussioni risolte, successivamente, per via giudiziaria. Nel caso discusso dalla Cassazione nella sentenza 21966 del 2017 , due condòmini convenivano innanzi al Tribunale il proprio Condominio, esponendo il fatto che l'amministratore avesse inviato ai condòmini un avviso di convocazione di assemblea straordinaria per il giorno 11.12.2001, indicando all'ordine del giorno il consuntivo spese ordinarie al 30.04.2001. Questo, senza allegare il prospetto di tali spese e il riparto delle stesse tra i condomini. A differenza di ciò che affermavano i ricorrenti, il condominio convenuto deduceva che all'ordine del giorno erano stati allegati sia il consuntivo per gli anni 1999 e 2001, sia il preventivo fino all'aprile del 2002. Alla domanda dei ricorrenti di revoca dell'amministratore, il condominio osservava che, a tale scopo, i condòmini avrebbero dovuto seguire la procedura di cui all'art. 1137 c.c.
Il Tribunale affermata la carenza di legittimazione all'impugnazione e rigettava la domanda di annullamento della delibera. Sentenza confermata anche in quella di secondo grado che ha ritenuto inammissibile la domanda di revoca, in quanto l'amministratore non era convenuto in giudizio in tale qualità, ma solo come rappresentante del condominio. Nel ricorso in Cassazione, la Corte affermava, che, in tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all'assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 cod. civ.(Cass. 16698 del 22.7.2014).
La Corte territoriale, inoltre, escludeva la violazione dell'obbligo di preventiva informazione dei condòmini per mancata allegazione -all'avviso di convocazione - dei documenti relativi agli argomenti oggetto dell'ordine del giorno. Come precisato dalla Corte territoriale, il compenso dovuto all'amministratore, è una spesa a carico del condominio e, come tale, costituisce una voce del bilancio condominiale, alla cui approvazione l'assemblea può provvedere in sede di delibera di approvazione del consuntivo spese. Non sussiste, dunque, violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati per la mancata specifica indicazione nell'ordine del giorno dell'assemblea di tale voce di spesa.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Condominio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

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