Condominio

Amministratore colpevole di omicidio colposo per l’incidente in cantiere

di Valeria Sibilio

Gli innegabili progressi rispetto al passato, in materia di prevenzione e controlli, non mitigano la ferita sempre attuale delle cosiddette “morti bianche” che sempre rappresentano una realtà sociale. Specie quando ad essere vittima è un disoccupato che per necessità, accetta un lavoro, seppur precario, incurante delle misure di sicurezza o, come nel caso trattato dalla Cassazione nella sentenza 43452 del 2017 , del fatto che il condominio, nell'allestimento dei lavori, non avesse provveduto ad una adeguata protezione contro le cadute dall'alto. Più specificatamente, la Corte d'Appello aveva ribaltato la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado che aveva assolto un amministratore condominiale dal reato di omicidio colposo per la morte di un operaio deceduto a seguito di una caduta dal terrazzo dell'immobile condominiale a causa del mancato allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall'alto e per il mancato impiego di cintura di sicurezza con apposita fune di trattenuta.
Mentre il datore dei lavori, nella specie un condòmino del complesso immobiliare, era stato assolto dalle accuse, all'amministratore, nonché committente dei lavori, era stato contestato, nel capo di accusa, la omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dello sfortunato operaio in relazione ai lavori commissionati e a lui affidati al lavoratore, oltre alla omessa predisposizione, in fase di progettazione, di un documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminarli.
Per i giudici di appello, l'amministratore condominiale, evidentemente per ottenere l'esecuzione dell'opera ad un basso costo affidava i lavori, avvalendosi delle conoscenze del condòmino, poi datore di lavoro, ai due operai in stato di disoccupazione, senza contattare un'impresa regolarmente registrata nel registro delle imprese della Camera di Commercio.
Il ricorso in Cassazione risultava infondato ed evidentemente rigettato. Per gli ermellini, l'amministratore diede incarico alla vittima di svolgere lavori condominiali, senza verificarne in alcun modo la formazione, le competenze e l'idoneità tecnico-professionale dell'operaio, non curandosi di adottare, nonostante si trattasse di lavori in quota, alcun tipo di precauzione. La Corte territoriale aveva riformato la sentenza, ai soli fini civili, valorizzando le stesse fonti di conoscenza già valutate dal G.i.p. ma giungendo a risultato diverso. Dalle valutazioni emergeva chiaramente che la ragione della morte era ricercabile esclusivamente nella precipitazione dell'operaio da dieci metri. In materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nell'esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi scelti in relazione ai lavori affidati.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili liquidate in tremila euro, oltre accessori come per legge.

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