Elementi decorativi, spese ripartite fra tutti
La giurisprudenza da tempo ritiene che il balcone "aggettante" e la relativa soletta, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario e, conseguentemente, le spese di riparazione gravano solo su di lui. Diversamente, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore dei balconi si debbono considerare beni comuni a tutti, ex articolo 1117 del Codice civile, in virtù della funzione di tipo estetico che essi svolgono rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico. La spesa per la loro riparazione o ricostruzione ricade, quindi, su tutti i condòmini, proporzionalmente al valore della proprietà di ciascuno (Cassazione civile, sezione II, 2 febbraio 2016, n. 1990).