Condominio

Anticipi di cassa dell’amministratore restituiti solo con un titolo valido

di Saverio Fossati

Attenzione agli anticipi di cassa: senza prove certe dell’esistenza di un «mutuo» si possono anche perdere i soldi. È quanto accaduto a un amministratore torinese, che sosteneva di aver anticipato al condominio da lui amministrato, per coprire i crediti dei fornitori, almeno 2mila euro. La Cassazione (ordinanza 21633/2017, depositata ieri) , infatti, gli ha dato torto.

La vicenda in Cassazione inizia nel 2012, dopo che la sentenza del Tribunale di Torino (come giudice di appello dopo unna sentenza del Giudice di Pace del 2010) aveva condannato il condominio a restituire quanto l’amministratore aveva versato sul conto corrente condominiale. Il condominio aveva fatto ricorso in Cassazione, adducendo che:

1) il Giudice di Pace non aveva specificato se si trattasse di accoglimento della domanda di restituzione della somma o di arricchimento senza causa;

2) l’amministratore non aveva prodotto alcun titolo valido che giustificasse l’«ingiustificato arricchimento».

La Cassazione ha riconosciuto che in primo grado non era stato identificata con esattezza la ragione della restituzione e che il Tribunale , a sua volta, non se ne era curato, limitandosi a portare a 2mila euro (contro i 1000 del Giudice di Pace) l’importo da restituire a carico del condominio.

Ma è sul secondo motivo di ricorso che si basa la parte più importante per l’attività professionale dell’amministratore:  situazioni del genere, in buona o cattiva fede, sono infatti frequenti e occorre essere cauti prima di far affluire (o defluire) denaro dal conto condominiale, soprattutto per le esigenze di trasparenza dettate dal Codice civile .

La Cassazione ha infatti rilevato che non esisteva alcun contratto di mutuo tra il condominio e l’amministratore. Quindi non era sufficiente, come aveva invece sostenuto il Tribunale, che risultassero dei versamenti sul conto corrente condominiale da parte dell’amministratore: non basta, insomma, la «consegna del denaro o di altre cose fungibili» perché si configuri l’esistenza di un contratto di mutuo, perché manca un «titolo che implichi l’obbligo della restituzione». La Cassazione ha, del resto, citato le sentenze della stessa Corte 5691/1983 e 3642/2004, che avevano già espresso lo stesso principio.

Titolo che in effetti mancava, per ammissione esplicita dello stesso amministratore.

La Cassazione ha quindi cassato la sentenza del Tribunale, rinviando il giudizio ad altro magistrato.

Quanto alla richiesta dell’amministratore di condannare il condominio alle spese di giudizio, la Cassazione ha specificato che le spese verranno decise durante il giudizio di rinvio ma, in ogni caso, non sussistono i presupposti perché il condominio debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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