Condominio

Niente distacco dal riscaldamento se è una «innovazione di fatto»

di Valeria Sibilio


Tra i numerosi problemi che affliggono l'universo condominiale, quello della gestione dell'impianto termico è spesso causa di diatribe incessanti tra condòmini, spesso in disaccordo su orari di accensione e temperatura di esercizio. Diatribe che, sovente, portano al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato per poter rendere ogni condòmino autonomo e indipendente nella gestione dell'impianto termico. Questo tipo di problematica è stato causa del ricorso in appello di due condòmini ai quali il Tribunale di primo grado aveva rigettato la loro domanda inerente l'annullamento o l'invalidità della deliberazione condominiale che aveva respinto la loro richiesta di autorizzazione al distacco del proprio appartamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Gli appellanti chiedevano, inoltre, l'accertamento della legittimità del distacco e l'esclusione dalle spese relative al consumo d'acqua calda ed all'uso del riscaldamento centralizzato. Per la Corte d'Appello il distacco operato dagli appellanti, così come aveva chiarito la perizia, non aveva riguardato le parti comuni dell'edificio e l'impianto centralizzato era da considerare come un unicum rispetto al distacco individuale. Per queste motivazioni, rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado.
Ricorrendo in Cassazione, i condòmini denunciavano che la Corte distrettuale avesse dapprima rilevato che il distacco non comportava alcuna modifica per le cose comuni, e successivamente, in modo contraddittorio, avesse sostenuto che il distacco integrasse una innovazione incidente sulla funzione comune dell'impianto centralizzato di riscaldamento. Innovazione che, per la perizia, avrebbe causato danni e aggravi di costi all'impianto centralizzato. Inoltre, per i ricorrenti, la penalizzazione del confort degli appartamenti limitrofi - affermata dal C.T.U.. – sarebbe stata irrilevante ai fini del decidere, trattandosi al più di un inconveniente che i soli condòmini confinanti sarebbero stati abilitati a far valere. Per la Cassazione (ordinanza 21457/2017) , i giudici in secondo grado, dopo aver premesso che ogni intervento sulla parte di impianto considerata proprietà individuale è destinata, inevitabilmente, a incidere sulla funzione comune di riscaldamento propria dell'impianto stesso, avevano affermato che il distacco dei ricorrenti aveva viceversa inciso sulla efficienza funzionale dell'impianto centralizzato. In altri termini, gli ermellini hanno ritenuta legittima la delibera dell'assemblea che negava il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato se l'intervento si fosse tradotto di fatto in un'innovazione di quest'ultimo.
La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©