Condominio

Scarichi dalle cantine nelle fogne, attenzione ai reati

di Giulio Benedetti


L'art. 137 del d.lvo n. 152/2006 sanziona penalmente lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali nella pubblica fognatura e a tal riguardo la Corte di Cassazione ( sent. n. 38946/2017) ha trattato, confermando la responsabilità dell'autore, il caso di uno sversamento di acque derivanti da attività di cantina.
I principi affermati sono di vasta portata e possono riguardare anche gli scarichi delle acque condominiali. Viene richiamato l'art. 74 del d.lvo n. 152/2006 che enuncia una definizione ampia di scarico definito “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul solo , nel sottosuolo e in rete fognaria , indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposta a preventivo trattamento di depurazione”.
La sentenza sostiene che la disciplina delle acque è applicabile a tutti qui casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue in fognatura ed effettuato tramite condotta anche se soltanto periodico , discontinuo o occasionale. Invece , se manca il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore è applicabile la disciplina dei rifiuti. Inoltre la giurisprudenza della Corte ha sostenuto l'irrilevanza , in ordine alla nozione di scarico, della accidentalità dello scarico o della sua episodicità “pur dandosi atto che , nel caso di uno sversamento , non ragionevolmente prevedibile , provocato da negligenza del soggetto agente , non possa pretendersi la presentazione da parte di quest'ultimo di una regolare richiesta di regolarizzazione”.
In relazione all'art. 101 del d.lvo n. 152/2006 , relativo all'assimilazione delle acque industriali alle acque domestiche , la sentenza enuncia il seguente principio di diritto : “ in materia di inquinamento idrico , l'assimilazione , ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni , di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche deve ritenersi subordinata alla prova dell'esistenza delle condizioni individuate dalle leggi che le prevedono , restando applicabili, in difetto , le regole ordinarie. “ Inoltre è esclusa l'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, art. 131 –bis c.p., poiché la questione è stata tardivamente prospettata soltanto nel giudizio di legittimità , quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità.

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