Condominio

Polizze assicurative senza delibera valide con la ratifica

di Paolo Accoti

Il contratto di assicurazione può essere firmato dall’amministratore anche senza delibera se l’assemblea ratifica con l’approvazione del rendiconto dove la voce di spesa è indicata specificamente.

Il principio è stato di recente ribadito dal Giudice di pace di Milano, nella sentenza pubblicata in data 29 Giugno 2017.

Nel dirimere una controversia attinente a una opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto per il mancato pagamento del secondo premio semestrale di una polizza assicurativa quinquennale stipulata per la tutela del fabbricato condominiale. Il condominio proponeva opposizione, eccependo, tra l’altro, l’invalidità della polizza assicurativa, siccome stipulata dall'amministratore in assenza di autorizzazione assembleare.

Il Giudice di pace, richiamando i principi espressi dalla Cassazione, rigetta l’opposizione rilevando come «il contratto di assicurazione de quo, sebbene stipulato da amministratore privo dei relativi poteri, deve ritenersi ratificato dall’assemblea condominiale per facta concludentia e conseguentemente valido ed efficace; ciò secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui «in tema di condominio, è configurabile la ratifica del contratto di assicurazione dello stabile condominiale stipulato dall’amministratore non investito del relativo potere dall’assemblea, qualora il premio sia stato periodicamente pagato all’assicuratore mediante approvazione annuale da parte dell’assemblea dei rendiconti di spesa, non occorrendo a tal fine che l’argomento sia stato espressamente posto come tale all'ordine del giorno dell’assemblea poiché si verte in ipotesi di ratifica tacita (Cass. Civ. n. 15872/2010)».

Va anche rilevato che, in base all’articolo 1130 del Codice civile, l’amministratore è legittimato a compiere tutti gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; tuttavia, il riferimento va solo agli atti materiali, vale a dire, riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici, nonché alle azioni giudiziali poste a tutela dei comportamenti illeciti di terzi, tra i quali non rientra il contratto di assicurazione, avendo lo stesso solo finalità atte ad evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato (Cassazione, sentenza 8233/2007).

Ciò nonostante, in assenza di preventiva autorizzazione, l’assemblea condominiale può sempre ratificare la stipula del contratto di assicurazione dello stabile condominiale anche tacitamente e senza che l’argomento sia stato posto all’ordine del giorno, risultando sufficiente il pagamento del premio all’assicuratore mediante approvazione annuale da parte dei rendiconti di spesa (sentenza 15872/2010).

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