Ogni preventivo dev'essere approvato dall'assemblea
L’articolo 1130, comma 1, n. 1, del Codice civile prevede che l’amministratore deve «eseguire le deliberazioni dell’assemblea». Il successivo articolo 1135, comma 1, n. 2, statuisce che «l’assemblea dei condòmini provvede all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condòmini».Unica eccezione alla procedura “deliberativa” è data dall’urgenza. A tal riguardo, si consideri che: l’articolo 1134 del Codice civile prevede che «il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente»; e l’articolo 1135, comma 2, statuisce che «l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea».Da quanto appena evidenziato, emerge con estrema chiarezza che qualsiasi preventivo di spesa dev'essere approvato dall’assemblea dei condòmini, salvo il caso dell’urgenza. La semplice raccolta delle firme “per l’approvazione di un preventivo per i lavori di sostituzione del canale di scolo delle acque piovane”, ai fini della ripartizione della relativa spesa, non può essere considerata vincolante per i condòmini assenti o dissenzienti. Questi ultimi, infatti, in assenza di una valida delibera assembleare, potrebbero legittimamente non pagare la propria quota; in più, mancherebbe al condominio e/o all’amministratore un valido strumento normativo per poter agire contro i condòmini morosi per la riscossione del relativo importo.
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