Condominio

Ripartire le spese con box di diversa dimensione

di Raffaele Cusmai

I criteri che disciplinano la suddivisione delle spese condominiali sono stabiliti dall'art. 1123 cc. Il quale prevede il principio secondo cui “le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio […], sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”. A prescindere da quanto precedentemente accaduto, avendo l'assemblea validamente approvato, nel 2015, una ripartizione degli oneri condominiali secondo la rispettiva quota di proprietà in base alla tabella millesimale è da qui che deve muoversi per la determinazione del carico spettante a ciascun proprietario.
Quanto alla eventuale rifusione delle spese sostenute dal condomino sulla base del previgente, criterio di ripartizione in base ai posti auto, nell'escludere tale eventualità, occorre avere riguardo a una recente sentenza della Corte di Cassazione (1898/2017). La Corte ritiene annullabile e non nulla la deliberazione che distribuisce i costi di manutenzione in misura paritaria tra gli interessarti e non in ragione dei millesimi di proprietà.
Pur rimanendo fermo il principio in base al quale sono nulle le delibere derogatorie ai criteri legali di ripartizione delle spese adottate senza il consenso della totalità dei proprietari del garage, occorre tenere conto che nel caso di specie piuttosto più che una scelta derogatoria all'applicazione dei predetti criteri, sembra rilevare un'errata applicazione dei medesimi. In questo caso la delibera era semplicemente annullabile, come tale contestabile nel termine di trenta giorni dalla sua adozione/comunicazione. Se la delibera non è stata impugnata essa è da ritenersi vincolante per tutti i condomini, anche se assenti o dissenzienti. La mancata impugnazione nel termine previsto dalla legge ha sanato definitivamente ogni invalidità e il contenuto della delibera non può più essere messo in discussione.
Costituisce infine libera facoltà del condomino riportare la questione dinanzi all`ANACI, benché da quanto esposto sembra che all'amministratore non possa avanzarsi grave contestazione in ordine al suo operato.
(Parere a cura dello Studio Legale Carpineti Cusmai)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©