Condominio

La sentenza va notificata al condominio anche se è stata impugnata solo da alcuni

di Edoardo Valentino

Con la s entenza numero 20941 dell'8 settembre 2017 la Corte di Cassazione ribadisce il principio in virtù del quale in caso di impugnazione di una sentenza pronunciata al termine di un giudizio in cui si siano costituiti anche dei singoli condomini a tutela del condominio, la notifica deve essere comunque effettuata anche allo stabile in quanto la mancata notificazione avrebbe l'effetto di stabilizzare l'esito del giudizio nei confronti di quei condòmini che non hanno proposto come singoli l'impugnazione.
La vicenda principia con un giudizio di primo grado che vede opposti un condominio ed un singolo condomino.
Il proprietario, in detta sede giudiziale, aveva impugnato una delibera assembleare, manifestando come questa fosse affetta da vizi dato che gli era stato impedito di prendere la parola prima delle votazioni.
Il condominio negava tale circostanza.
La sentenza di primo grado dava ragione al palazzo, dichiarando nulla la delibera impugnata.
Stante l'esito del giudizio di primo grado alcuni condomini appellavano personalmente la sentenza sopra sintetizzata, al fine di tutelare i diritti del condominio, asseritamente leso da una errata valutazione dei fatti.
La Corte d'Appello, all'esito del giudizio, accoglieva la domanda degli appellanti affermando come non fosse stato adeguatamente provato nel corso del primo grado di giudizio che il condomino non avesse potuto prendere parola nel corso dell'assemblea.
Il condomino soccombente, quindi, agiva in Cassazione depositando un ricorso articolato sulla base di cinque motivi di diritto.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non esaminava quattro dei cinque motivi proposti, ritenendo la questione assorbita dall'accoglimento del terzo motivo, con il quale il ricorrente aveva lamentato come la Corte d'Appello avesse errato nel non ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
Secondo la Corte, difatti, ogni condòmino aveva la possibilità di impugnare autonomamente la sentenza e quindi non sussisteva alcun obbligo di integrazione del contraddittorio.
La Cassazione, tuttavia, ricorda come il condominio – soggetto privo di personalità giuridica (o al massimo dotato di una personalità giuridica attenuata) – sia un ente di gestione composto dalla somma di tutti i condomini e l'amministratore incaricato della gestione.
Tra le prerogative dell'amministratore vi è anche quella di curare la tutela giudiziaria del condominio e seguire l'andamento dei processi, riferendo all'assemblea.
L'esistenza di un organo di gestione, però, non esclude che i singoli condòmini possano agire autonomamente in giudizio per tutelare lo stabile.
Tale facoltà, naturalmente, comporta anche la possibilità di impugnare le sentenze.
Nel caso in questione, sottolinea la Suprema Corte, «l'impugnazione andava notificata, anche all'ente di gestione perché altrimenti si stabilizzava la sentenza nei confronti degli altri condomini che non hanno proposto come singoli l'impugnazione medesima».
La norma violata nel caso in questione, quindi, sarebbe l'articolo 331 del Codice di Procedura Civile, che afferma al primo comma che «Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione».
In conclusione, quindi, la Cassazione accoglieva il ricorso proposto limitatamente al terzo motivo (assorbiti gli altri) e, cassata la sentenza, rinviava il giudizio nuovamente in grado di appello per la definizione del merito e delle spese del giudizio di Cassazione stesso.

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