Condominio

Decoro architettonico, il giudice può valutare la situazione precedente

di Marco Panzarella e Silvio Rezzonico

Nel valutare la presunta lesione del decoro architettonico di un edificio, in seguito a un intervento eseguito da un singolo condomino, il giudice può tenere conto delle condizioni nelle quali versava lo stabile prima dell'intervento contestato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza 8 maggio 2017, n. 11177) che, pur rigettando il ricorso di un condomino che aveva realizzato un'apertura sul tetto, non ha escluso come, in casi simili, possa “anche giungersi a ritenere che l'ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo, ove lo stabile fosse stato decisamente menomato dai precedenti lavori”.
Nel caso specifico, il condomino ha eseguito un'apertura sul tetto per realizzare un terrazzino; un intervento al quale si è opposto il condominio, che ha giudicato l'opera lesiva per il decoro architettonico dello stabile. Giudizio condiviso prima dal Tribunale di Milano e successivamente dalla Corte d'appello. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno chiarito che “anche in presenza di fabbricati di non particolare pregio costituiva un interesse del condominio, tutelabile giuridicamente, mantenere il decoro dello stabile”. Inoltre, l'apertura sul tetto stravolge “le linee estetiche dell'edificio” mentre l'occupazione del tetto comune, mediante la realizzazione di una terrazza ad uso privato costituisce “un'alterazione illegittima della parte comune dell'immobile in quanto impedisce agli altri condomini di poterla utilizzare per la sua originaria finalità”.
Il condomino presenta ricorso in Cassazione, sostenendo che nell'edificio vi fosse già una “mancanza di pregio”, in quanto in passato i sottotetti erano stati trasformati in abitazioni, con l'apertura di lucernari. Una serie di interventi che, secondo il ricorrente, hanno alterato definitivamente la “complessiva armonia” dell'edificio. E, di conseguenza, l'apertura sul tetto “non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori”.
Per la Suprema Corte “il giudice, trovandosi a valutare se sussista lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale, a cagione di un intervento operato dal singolo condomino sulla struttura, deve tenere anche conto delle condizioni nelle quali versava l'edificio prima del contestato intervento, potendo anche giungersi a ritenere che l'ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo, ove lo stabile fosse stato decisamente menomato dai precedenti lavori”.
Detto ciò, nel caso in esame, l'intervento sul tetto è stato valutato “un'opera che ha alterato significativamente la copertura dell'edificio, mediante la costruzione di una struttura che si impone con violenza sulle linee essenziali ed originarie del tetto del complesso condominiale, comunque visibile”. La decisione della Corte d'appello non deriva quindi da “un apprezzamento posto a tutela del gradevole ed ordinato sviluppo delle linee architettoniche, quale bene in sé, bensì diretto ad evitare che il patrimonio immobiliare dei singoli condomini abbia a patire deperimento”. Il terrazzino realizzato dal condomino, come osserva la Suprema Corte “si poneva come un corpo totalmente estraneo rispetto al resto dell'edificio, assegnando, ad un tempo, all'uso esclusivo del singolo condomino quella frazione di tetto mutata in terrazza”.
In definitiva la Cassazione, nonostante gli interventi precedenti abbiano alterato l'estetica del palazzo, ha riconosciuto all'edificio un apprezzabile attuale decoro architettonico e ha rigettato il ricorso del condomino, condannandolo a pagare le spese del giudizio di legittimità.

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